LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3512-2018 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELE STOPPELLI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARIA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 137/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 13/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO LUIGI.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 13.7.2017, la Corte d’appello di Potenza, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato siccome tardiva l’opposizione proposta da S.V. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto contributi non pagati;
che avverso tale pronuncia S.V. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 50 e 112 c.p.c., art. 125 att. c.p.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, e art. 2966 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto la tardività dell’opposizione proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, nonostante che essa, già proposta avanti al Tribunale di Potenza, fosse stata tempestivamente riassunta avanti al Tribunale di Lagonegro, dove si era celebrato il giudizio di primo grado poi culminato nella sentenza appellata;
che il motivo è fondato, dovendo applicarsi analogicamente alla presente fattispecie il principio di diritto secondo cui, in tema di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ove il giudice di pace dichiari la propria incompetenza indicando un termine per la riassunzione, la tempestiva esecuzione di tale adempimento davanti al giudice competente esclude qualsiasi decadenza dall’opposizione per mancata osservanza del termine di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22, dovendosi a tal riguardo fare affidamento, per effetto della translatio iudicii, all’originario atto introduttivo (Cass. n. 22875 del 2010);
che, risultando in specie per tabulas che l’opposizione all’avviso di addebito, proposta nei termini davanti al giudice incompetente per territorio, è stata tempestivamente riassunta davanti al giudice dichiarato competente, erroneamente la Corte territoriale ne ha ritenuto la tardività;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 21 novembre 2019