Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.30669 del 25/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15998/2014 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. COSTANZA 7, presso lo studio dell’avvocato FELICE ANCORA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso l’Ufficio Legale di Rappresentanza della Regione Sarda, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRA CAMBA e SANDRA TRINCAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 12/12/2013 r.g.n. 452/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FELICE ANCORA.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di A.R., dipendente della Regione Sardegna fino al 1/1/2008 ed ora in pensione, volta ad accertare il suo diritto all’iscrizione al Fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza ed assistenza del personale dipendente dell’amministrazione regionale (FITQ).

La Corte ha esposto che il ricorrente aveva prestato servizio presso il Centro antimalarico e anti insetti (CRAAI) e dal 1986 era stato inserito in un ruolo speciale ad esaurimento per poi transitare nel ruolo unico dell’amministrazione regionale L.R. n. 21 del 1999, ex art. 3, senza ottenere l’iscrizione nel FITQ in quanto in base all’art. 6 era “esclusa sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del Fondo”, legge non ancora adottata; che secondo il ricorrente tale disposizione comportava disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali inquadrati in ruolo con contestuale iscrizione al Fondo e che, pertanto, era incostituzionale con conseguente obbligo della Regione di iscriverlo o a risarcirgli i danni per il colpevole ritardo nell’emanare la legge di riordino.

Secondo la Corte rientrava nelle competenze della Regione istituire un fondo per l’integrazione del trattamento pensionistico stabilendo criteri e modalità; che la legge istitutiva ne prevedeva l’iscrizione di tutti i dipendenti regionali ma con L.R. n. 21 del 1999, era stata disposta l’esclusione temporanea dall’iscrizione di alcune categorie di lavoratori transitati in ruolo in deroga alla procedura concorsuale e a prescindere dall’effettivo fabbisogno; che il trasferimento in massa di un consistente numero di lavoratori dipendenti di altri enti alla Regione aveva determinato squilibri finanziari nella gestione del Fondo determinando la Regione alla futura adozione di una legge di riforma da ritenersi giustificata e dunque non incostituzionale; che il ritardo nella riforma del Fondo non aveva determinato il diritto al risarcimento del danno non essendo previsto alcun termine e, comunque, la mancata adozione di una legge non era sindacabile dal giudice.

Secondo la Corte la norma era chiara ed era stata applicata pacificamente da oltre un decennio.

2. Avverso la sentenza ricorre l’ A.. Resiste la Regione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 3 e 97 Cost., L.R. n. 21 del 1999, art. 3, u.c., L. n. 13 del 1986 e solleva eccezione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 21 del 1999, art. 3, u.c., L.R. n. 27 del 2011.

Lamenta che la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione basandosi sullo speciale dettato normativo determinato dalla circostanza che la norma disciplina l’ingresso in ruolo regionale di dipendenti provenienti da enti soppressi slegata da effettivo fabbisogno e giustificata dall’esistenza di squilibri economici e gestionali del Fondo; che l’inquadramento sarebbe frutto del contemperamento di opposti interessi per cui la Regione avrebbe applicato una disciplina più favorevole evitando il trasferimento agli enti locali e che pertanto tale trattamento non sarebbe ingiustificato e non determinerebbe un’immotivata disparità di trattamento rispetto alla generalità dei dipendenti regionali.

Osserva che, invece, i giudici di merito erano incorsi in una interpretazione delle norme errata; che nel corso degli anni nella maggioranza dei casi a diversi gruppi di dipendenti era stata riconosciuta l’iscrizione al Fondo ritenendo i loro interessi degni di maggior tutela rispetto ai problemi di bilancio del Fondo, tanto che mai si intervenne per riordinare o razionalizzare la spesa pur in presenza di bilanci passivi e provvedendo solo nel 2008 ad escludere dall’iscrizione i nuovi assunti.

Ripropone l’eccezione di incostituzionalità della L.R. n. 21 del 1999, art. 3, ed anche della successiva L. n. 27 del 2011, che non prevedeva di sanare le situazioni precedenti. Denuncia il ritardo colpevole della Regione nell’emanare la legge di riordino del Fondo e lamenta che le decisioni di iscrizione al fondo erano state assunte senza un criterio chiaro e rigoroso.

5. Il ricorso è infondato.

La L.R. Sardegna n. 21 del 1999, art. 1 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento) ha previsto che “A decorrere dal 11 gennaio 2000 le funzioni concernenti il controllo e la lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante sono trasferite alle Province, le quali possono avvalersi della collaborazione della Regione, dei Comuni, delle Università ed altri istituti scientifici, delle Aziende sanitarie locali”.

L’art. 3 della citata legge ha stabilito che il relativo personale è trasferito nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale, conservando la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza, con il riconoscimento dell’anzianità e del trattamento economico maturati”.

Il comma 6 di detto articolo ha poi previsto che “Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l’integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall’Amministrazione regionale, è esclusa l’iscrizione a detto fondo del personale trasferito nel ruolo unico dell’Amministrazione regionale ai sensi del presente articolo”.

Il ricorrente si duole che tale disposizione,nell’escludere l’iscrizione al Fondo del personale proveniente dal Centro, violava il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.. Lamenta che l’iscrizione a detto Fondo era avvenuta senza un criterio chiaro e rigoroso e che a tutt’oggi la Regione non aveva assunto il provvedimento di riordino per ingiustificabile ritardo con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Le censure non risultano fondate non essendo stati evidenziati concreti contrasti della norma con l’art. 3 Cost., stante la differente posizione tra i dipendenti regionali, assunti dall’amministrazione regionale per le qualifiche e le professionalità necessarie, per i quali il Fondo è stato creato, e quella degli ex dipendenti del CRAAI, proveniente da enti soppressi e transitato senza concorso (a riguardo non sono state specificate in ricorso neppure le modalità del passaggio) anche in sovrannumero nel ruolo regionale in base a specifiche leggi, pur continuando a prestare servizio presso le province a cui erano state trasferite le competenze svolte dal Centro. La disparità di trattamento rispetto ai dipendenti regionali,di diritto iscritti al Fondo, trova dunque una ragionevole giustificazione.

I dipendenti dell’ex CRAAI, che mai in precedenza hanno goduto di trattamenti pensionistici integrativi e per i quali mai è stato versato a loro favore una contribuzione nel Fondo, non possono vantare diritti non previsti da alcuna legge all’iscrizione al Fondo, così come avvenuto,del resto, per altri lavoratori transitati nei ruoli regionali a seguito di soppressione degli enti di appartenenza i cui diritti sono stati disciplinati da specifiche leggi.

L’amministrazione è libera di stabilire le modalità ed i criteri di accesso al Fondo per i lavoratori provenienti dagli enti soppressi trattandosi peraltro, nella specie, di previdenza integrativa e dunque neppure riconducibile alla retribuzione con riferimento alla quale i lavoratori potrebbero eventualmente vantare un diritto ad una parità di trattamento in caso di svolgimento di medesime mansioni dei dipendenti regionali.

La norma citata, inoltre, non ha previsto uno specifico termine entro il quale avrebbe dovuto essere riordinato il Fondo, nè garantisce l’inclusione di detto personale all’esito della riforma, considerato che la sostenibilità economica di detto Fondo è legata al corrispondente versamento di contributi ed è stata messa in pericolo proprio dal trasferimento in massa di un consistente numero di lavoratori in precedenza alle dipendenze e quindi retribuiti da altre amministrazioni.La decisione della Regione non è dunque stata adottata per fini discriminatori come sembra ipotizzare il ricorrente.

6. Per le considerazioni che precedono la decisione della Corte d’appello di Cagliari non è censurabile non sussistendo una norma che riconosca il diritto di cui è causa. Le spese processuali seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019

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