LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 33871-2018 proposto da:
Z.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato SILVESTRO PIERO PLUMARI, presso il cui studio a Troina, corso Campania 12, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F. e P.A.V., rappresentati e difesi dall’Avvocato ANTONINO MANCUSO, presso il cui studio a Troina, via Carlo Marx 2, elettivamente domiciliano, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 998/2018 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 16/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/11/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile la domanda con la quale Z.A. aveva chiesto di condannare C.F. e P.A.V. alla restituzione della somma di Euro 4.400,00 che lo stesso aveva versato agli stessi in esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali contenuta in sentenza poi cassata con rinvio.
La corte, in particolare, ha ritenuto che, a norma dell’art. 389 c.p.c., che individua il giudice funzionalmente competente a decidere su tutte le domande conseguenti al giudizio di cassazione, la domanda di restituzione in questione doveva essere proposta innanzi al giudice di rinvio.
Z.A., con ricorso notificato il 16/11/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
Hanno resistito C.F. e P.A.V. con controricorso notificato il 28/12/2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 389 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità della domanda che lo stesso aveva proposto di restituzione della somma versata in esecuzione della condanna al pagamento delle spese legali contenuta in sentenza poi cassata con rinvio.
1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha omesso di considerare che la domanda di restituzione e di riduzione in pristino di cui all’art. 389 c.p.c. è del tutto diversa, quanto a causa petendi e petitum, rispetto alla domanda proposta nel giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 392 c.p.c. e che, pertanto, la domanda di restituzione delle somme versate in forza di una sentenza successivamente cassata può essere proposta anche con un’azione autonoma e, dunque, al di fuori del giudizio di rinvio relativo alla causa principale.
2. La Corte ritiene che il ricorso non presenta la necessaria evidenza decisoria e che dev’essere, pertanto, rimesso alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile – 2, il 7 novembre 2019.
Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019