LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 107-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (SCCI SPA), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERI della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCIANO GIORGIO PETRONIO, MAURO MAZZONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 828/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO ADRIANA.
RILEVATO
che:
con sentenza pubblicata il 15/12/2015, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dall’Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Parma, che aveva annullato le cartelle esattoriali opposte da C.G., aventi ad oggetto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione commercianti; la Corte territoriale, dopo aver precisato che l’impugnazione non aveva riguardato la parte della sentenza che aveva ritenuto illegittima la cartella esattoriale emessa in pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento, ha comunque ritenuto insussistenti i presupposti necessari per l’iscrizione del predetto C. nella Gestione Commercianti, in riferimento al periodo contestato, non essendo emerso lo svolgimento di un’attività lavorativa, di carattere abituale e prevalente, diversa da quella istituzionalmente rientrante nelle sue funzioni di amministratore nella società Acque industriali Srl, della quale era socio minoritario;
2. contro la decisione l’Inps, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ricorre per cassazione sulla base di due motivi, cui resiste il C. con controricorso, illustrato anche da memoria;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
l’INPS lamenta con il primo motivo la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3, e assume che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado circa l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo in pendenza del giudizio non precludeva l’indagine nel merito della questione;
con il secondo motivo, censura la sentenza per violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito in L. n. 122 del 2010, in relazione all’art. 2697 c.c. ribadendo sostanzialmente la tesi fatta valere nei gradi di merito secondo cui l’attività di socio lavoratore espletata dall’attuale controricorrente, in aggiunta a quella di socio amministratore, comporta l’obbligo della doppia contribuzione;
il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che la Corte territoriale – oltre ad aver dato atto che sul punto l’Inps non aveva proposto impugnazione – ha comunque esaminato nel merito la domanda verificando in concreto la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione del C. alla gestione commercianti;
il secondo motivo è infondato alla luce dei precedenti di questa Corte (fra le tante, 23 dicembre 2016, n. 26976; Cass. 9 maggio 2017, n. 11242, da ultimo 5/11/2018,n. 28137) nei quali è stato chiarito che per la doppia iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo, cfr., ex multis, Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600) venga compiutamente assolto;
in continuità con i recenti arresti indicati, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa (v., fra le tante, Cass. 17 luglio 2017, n. 17639);
per partecipazione al lavoro aziendale deve intendersi lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa (cfr., da ultimo, Cass. 18 maggio 2017, n. 12560 quanto ai criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni);
nel caso di specie, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, la Corte territoriale ha negato la sussistenza dell’attività prevalente ed abituale di lavoro del C., rimarcando che l’attività di responsabile delle ricerche e del settore commerciale, di acquisizione di documenti e nuove tecnologie di trattamento delle acque, di ricerca clienti, trattative con i clienti, gestione del personale, rientravano nel contenuto dei compiti di amministratore, trattandosi di attività di contenuto organizzativo e di contatto con fornitori e clienti e non meramente esecutivo;
contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, in nessuna parte della sentenza è dato rintracciare affermazioni della Corte territoriale in contrasto con il principio della doppia iscrizione, così come enucleato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte e del resto, nemmeno la parte ricorrente ha indicato quale parte della motivazione della Corte sia in contrasto con i principi su enunciati, come invece era suo onere ai fini di una corretta deduzione del vizio in esame;
le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
trattandosi di ricorso notificato dopo il 30 gennaio 2013, trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass., Sez. U., 17 ottobre 2014, n. 22035 e alle numerose successive Conformi; da ultimo, Cass. 5/11/2018, n. 28.137).
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019