LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13218-2018 R.G. proposto da:
M.G. e P.A.M., rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Ferrari e domiciliati ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
ITALSARC Soc. Coop. P.A.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Modena, depositata il 22/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo D’Arrigo;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che chiede che codesta Suprema Corte voglia annullare il provvedimento dichiarativo della litispendenza assunto dal Tribunale di Modena.
RITENUTO
La Italsarc soc. coop. p.a. proponeva, innanzi al Tribunale di Castrovillari, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, opposizione avverso l’atto di precetto con il quale M.G. e P.A.M. congiuntamente le avevano intimato il pagamento delle somme risultanti da un decreto ingiuntivo, eccependo l’intervenuta estinzione del credito. Il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Conseguentemente, i creditori procedevano ad effettuare, presso il Tribunale di Modena, un pignoramento presso terzi. La società esecutata proponeva opposizione, ma il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissava un termine per instaurare il giudizio di merito.
I creditori M. e P. introducevano il giudizio nel merito. La Italsarc si costituiva eccependo la litispendenza fra tale causa, pendente innanzi al Tribunale di Modena, ed il giudizio di opposizione a precetto, ancora pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari.
Il Tribunale di Modena, con ordinanza indicata in epigrafe ravvisava la litispendenza fra i due giudizi e ordinava la cancellazione del ruolo di quello pendente innanzi a sè.
Tale provvedimento è stato impugnato con a regolamento necessario di competenza dal M. e dalla P.. La parte intimata non ha svolto attività difensive. Il pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, così come riportate in epigrafe.
CONSIDERATO
Il ricorso è fondato e deve essere affermata la competenza del Tribunale di Modena a decidere sull’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.
L’ordinanza impugnata ha applicato erroneamente i principi affermati da Cass (ord.) n. 17037 del 2010. Queste le ragioni.
Sia l’opposizione al precetto sia quella all’esecuzione già iniziata contengono profili qualificabili ai sensi dell’art. 615 c.p.c. ed altri inquadrabili nell’ipotesi di cui all’art. 617 c.p.c.
Esaminando dapprima l’opposizione agli atti esecutivi si deve rilevare che nella prima causa è stata dedotta la nullità del precetto per difetto di procura, mentre nella seconda l’opposizione ex art. 617 c.p.c. concerne l’applicazione dell’art. 496 c.p.c.
Pertanto, si può agevolmente rilevare che i fatti costitutivi addotti sono distinti e difettano i presupposti per dichiarare la litispendenza. Piuttosto, quando con due distinte opposizioni ex art. 617 c.p.c. si denunciano vizi relativi ad atti successivi del medesimo processo esecutivo, fra la prima e la seconda opposizione sussiste una relazione di connessione per pregiudizialità e per il titolo. Infatti, la causa che riguarda l’atto anteriore è pregiudicante rispetto alla seconda. Se le due cause pendono davanti a distinti giudici (il che può accadere se la prima è proposta avverso l’atto di precetto e la seconda avverso un atto di esecuzione già iniziata), essendosi in presenza di competenze inderogabili e non essendo possibile lo spostamento di una delle cause, quella instaurata per ultima, che è pregiudicata dall’altra (perchè se viene accolta l’opposizione relativa all’atto prodromico, cade automaticamente lo sviluppo successivo dell’esecuzione), deve essere sospesa in attesa della definizione della prima.
Per quanto concerne l’opposizione all’esecuzione, deve Per i profili concernenti l’opposizione all’esecuzione, si deve rilevare che davanti a Modena sono state dedotte censure relativi all’inesistenza del titolo (per essere stato emesso da giudice incompetente) e all’estinzione del credito per intervenuta transazione; davanti a Castrovillari è stato dedotto unicamente quest’ultimo profilo.
Pertanto, le cause petendi delle due cause coincidono solo parzialmente e, dunque, non sussistono le condizioni per dichiararne la litispendenza, potendosi semmai ravvisare una relazione di identità parziale e dunque di continenza.
Il coordinamento resta, dunque, affidato non al meccanismo dell’art. 39 c.p.c., bensì alla sospensione della causa introdotta per la seconda, in attesa della definizione della prima.
In conclusione, va dichiarata la competenza del Tribunale di Modena in relazione all’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, fermo restando che il coordinamento con la causa pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari potrà effettuarsi disponendo la sospensione della causa pregiudicata rispetto alla definizione di quella pregiudicante.
Tenuto conto della particolare novità della questione trattata, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Modena in relazione all’opposizione all’esecuzione e all’opposizione agli atti esecutivi. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019