LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17103/2018 proposto da:
A.F., rappresentato e difeso dall’avv. Livio Neri del foro di Milano elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto n. 1586/2018 del Tribunale di Milano, depositato il 19/4/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.
IN FATTO E IN DIRITTO La Corte, rilevata la rilevanza nomofilattica della questione afferente al rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto la domanda rivolta ad ottenere soltanto il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che non viene espressamente richiamata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis;
ritenuto che tale questione presuppone la definizione dei caratteri e limiti della cognizione attribuita al tribunale in relazione alla domanda di protezione del richiedente asilo;
deve in particolare valutarsi se la domanda dello straniero che invoca il diritto di asilo vada (possa essere) nettamente distinta in relazione alle tre forme di protezione previste dall’ordinamento vigente, ovvero se il giudice debba in ogni caso valutare, indipendentemente dalla specifica forma di protezione richiesta, la possibilità che al richiedente venga riconosciuta altra forma di tutela, rispondente al caso concreto.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 380 bis c.p.c., dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019