LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6532-2018 proposto da:
M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato LEONE GENNARO, rappresentato e difeso dall’avvocato SCISCA GIORGIO;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA GIA’ SERIT SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato SALVO CARMELA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAVONE GIUSEPPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2783/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 20/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 96/09, sez. 11, rigettava il ricorso proposto da M.V. avverso l’iscrizione ipotecaria 67378/2007.
Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 2783/10/2017, rigettava l’impugnazione.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di tre motivi.
La Riscossione Sicilia spa non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta l’omessa pronuncia su un fatto decisivo afferente l’illegittimità dell’iscrizione d’ipoteca per discrasia tra credito vantato e valore dell’immobile.
Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un motivo di appello circa la mancanza di notificazione delle cartelle di pagamento ovvero delle conseguenti intimazioni di pagamento.
Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 2809 e 2826 c.c. e la violazione del contraddittorio.
Il primo ed il secondo motivo sono manifestamente fondati.
Invero, la sentenza impugnata si limita ad affermare in sette righe di argomentazione che le deduzioni dell’allora appellante avevano valore nell’ambito dell’iscrizione d’ipoteca volontaria ma non in quello dell’ipoteca giudiziale e che la fase ipotecaria prendeva le mosse dalle cartelle ben note al debitore.
Trattasi di motivazione del tutto apparente che non svolge alcuna argomentazione effettiva riguardo alle censure mosse dal ricorrente.
I due motivi vanno pertanto accolti, restando assorbito il terzo.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassato con rinvio per nuovo giudizio alla CTR Sicilia in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019