Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30871 del 26/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 201-2018 proposto da:

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA;

– ricorrente –

contro

MARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GENNARO DI MAGGIO, MARIA GIULIA MONACO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4583/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 4583/8/2017 depositata il 17.5.2017 la C.T.R. della Campania rigettava l’appello proposto dal Comune di Pozzuoli nei confronti di Mare s.p.a. sul presupposto della mancata notifica del nuovo classamento da parte dell’Agenzia del Territorio.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Pozzuoli propone ricorso per cassazione, affidando il suo mezzo a due motivi illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate – ufficio territorio si è costituita con controricorso.

Resiste Mare s.p.a. con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74 comma 1, lamentando l’erroneità della sentenza impugnata atteso che la notifica della rendita era avvenuta con la notifica dell’atto impositivo.

La censura non è fondata.

La pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inutilizzabile la maggiore rendita attribuita dall’Agenzia del Territorio ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI per l’anno oggetto di accertamento, ha fatto corretta applicazione del principio affermato in materia da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 11 maggio 2017, n. 11682) secondo cui l’omessa notifica dell’attribuzione o rettifica della rendita catastale, adottata successivamente al 31 dicembre 2009, ne preclude l’utilizzabilità ai fini della determinazione della base imponibile dell’ICI, (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1439). Nè, appare invero, pertinente, il richiamo da parte della ricorrente Amministrazione alla pronuncia di questa Corte, sez. 5, n. 5538 depositata il 6 marzo 2013, atteso che in essa si fa esclusivo riferimento al fatto che il contribuente abbia “titolo” ad impugnare, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento ICI, anche l’atto presupposto dell’attribuzione della maggiore rendita catastale, la corretta esegesi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, come precisato dalla già citata Cass. n. 11682/17 portando a configurare in termini di facoltà e non di obbligo la relativa impugnazione dell’atto presupposto, autonomamente impugnabile secondo quanto previsto dallo stesso art. 19 del cit. decreto. Eventuali dubbi in ordine all’effettiva esistenza di contrasto nella giurisprudenza in materia di questa Corte, denunciato dalla ricorrente amministrazione in memoria, in relazione a quanto esposto dalla ivi citata Cass. sez. 5, 15 giugno 2016, n. 12323, debbono intendersi fugati, da ultimo, da Cass. sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17825, ove è ben chiara la distinzione tra la nuova disciplina ordinaria di cui alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, che ricorre pacificamente nel caso di specie, e quella transitoria di cui al cit. art. 74, comma 3, per le cosiddette messe in atti anteriori al 1 gennaio 2000, sebbene non notificate.

Nè appare pertinente il richiamo alla ordinanze n. 8427/18 e 7672/18 in cui parte contribuente aveva fatto ricorso alla procedura DOCFA, prevista dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, ai fini del classamento dell’immobile.

Con il secondo motivo il Comune di Pozzuoli ha eccepito la violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendosi formato tra le parti un giudicato esterno con la della sentenza n. 9396/33/2016 della stessa CTR.

La censura non è fondata. La sentenza passata in giudicato ha ritenuto la incontestabilità della rendita, in quel giudizio, in quanto il contribuente non aveva impugnato l’avviso di variazione della rendita catastale unitamente all’avviso di accertamento impugnato e la relativa statuizione è inidonea al giudicato, non essendo stata accertata la legittimità dell’imposta a seguito di nuovo classamento.

La CTR, peraltro, con autonoma ratio decidendi non autonomamente impugnata ha rilevato che nemmeno dalla notifica dell’atto impositivo oggetto di causa poteva ritenersi la notifica del nuovo atto di classamento atteso che l’atto correttivo del classamento era stato indicato, richiamato, ma non allegato all’avviso di accertamento con la conseguenza che tale omesso adempimento aveva comportato la impossibilità per il contribuente di potere rappresentare le proprie difese in relazione a detto atto di classamento.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dall’ L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Pozzuoli al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2300,00 in favore delle parti resistenti oltre a Euro 200,00 per esborsi e al rimborso forfettario delle spese generali per Mare s.p.a. e alle spese prenotate a debito per l’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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