LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15317-2018 proposto da:
L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 8, presso lo studio dell’avvocato SIMONA FRANCESCA DI LORETO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO VALLETTA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SALERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1460/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 15/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA MARIA CASTORINA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 61460/12/18 depositata il 15.2.2018 la CTR della Campania rigettava l’appello di L.D. nei confronti del Comune di Salerno avverso la sentenza di primo grado della CTP di Salerno che aveva rigettato il ricorso del contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento IMU 2012 sul presupposto che l’assegnazione della casa coniugale alla moglie in sede di separazione non lo esonerasse dal pagamento del tributo per il 50% di proprietà.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il Comune di Salerno non ha spiegato difese.
1. Con il primo motivo il contribuente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. lamentando che la CTR non aveva motivato adeguatamente sulla non debenza del tributo in relazione a tutti gli appartamenti.
La censura non è fondata.
La CTR ha motivato adeguatamente sul punto sia evidenziando che l’assegnazione della casa coniugale alle due ex mogli non lo esonerava dal pagamento dell’imposta per la metà del suo importo, sia escludendo l’esonero dal pagamento dell’imposta non trovandosi nelle condizioni dettate dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 3 bis.
2. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 44 del 2012, art. 4, comma 12 quinquies, in relazione all’art. 360 comma 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto che il diritto dell’assegnatario alla casa coniugale non fosse un diritto reale ma un diritto personale revocabile in ogni momento e che non gli spettassero le agevolazioni in tema di esenzione per la casa principale, in quanto titolare di diversi immobili nel medesimo Comune di Salerno.
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.
Il ricorrente è proprietario di tre immobili nel Comune di Salerno uno in via ***** assegnato dal Tribunale di Salerno all’ex moglie B.Z. con le figlie; uno in via ***** in parte concesso in usi di abitazione al figlio L.P. e un terzo in via ***** assegnato all’ex moglie Za.Ca..
Dal 1 gennaio 2014, il D.L. n. 201 del 2013, art. 13, comma 2, prevede la non applicazione dell’Imu “alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Per l’anno di imposta 2012, oggetto della pretesa erariale, l’imposta era, invece dovuta, non potendosi ravvisare in capo al coniuge assegnatario dell’immobile un diritto reale.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, di recente ribadito (Cass. 7395/2019) In tema di ICI, il coniuge al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell’immobile di proprietà (anche in parte) dell’altro coniuge non è soggetto passivo dell’imposta per la quota dell’immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, poichè con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio, viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicchè in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo.
La CTR ha correttamente escluso il diritto alle agevolazioni in tema di esenzione per la casa principale ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 6, comma 3 bis, in quanto il ricorrente è titolare di ulteriori immobili nell’ambito del medesimo Comune di Salerno, non potendosi ritenere, per quanto sopra esposto, che sugli immobili assegnati alle due ex mogli gravino regimi di diritto reale, così come a quello concesso in uso di abitazione e quindi in comodato al figlio.
Con particolare riferimento a quest’ultimo immobile il tributo era dovuto, atteso che l’inserimento, in sede di conversione del D.L. n. 102 del 2013, art. 2 bis, di una agevolazione dedicata alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti valeva per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria e la relativa facoltà era rimessa ai comuni.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Nulla sulle spese in assenza di costituzione di parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019