Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.30883 del 26/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE AnnaMaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30765-2018 proposto da:

N.M., in proprio e quale difensore di B.I.O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa e dall’avvocato EUGENIA TRUNFIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA, B.I.O.;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 185/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositato l’08/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASADONTE ANNAMARIA.

RILEVATO

che:

– a seguito di mandato di arresto Europeo, B.I.O. veniva sottoposto dalla Corte d’appello di Reggio Calabria a procedimento per la consegna allo stato della Romania, e gli veniva nominato d’ufficio l’avv. Eugenia Trunfio, essendo stata accolta con provvedimento del 8/4/2008 l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

– avverso la sentenza di estradizione emessa dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria, il B. proponeva ricorso per cassazione, avvalendosi del patrocinio dell’avv. N.M. con nomina limitata alla fase de qua – non essendo l’avv. Trunfio abilitata a patrocinare presso le Magistrature Superiori;

– l’avv. N. non formalizzava alcuna nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo la precedente deliberazione in proposito ancora pienamente efficace D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 75 e D.Lgs. n. 116 del 2005 ex art. 9, nonostante non fossero intervenute revoca o rinuncia rispetto al mandato conferito al precedente difensore;

– l’avv. N., odierna ricorrente, proponeva reclamo avverso il provvedimento del 23/02/2010 della Corte d’Appello di Reggio Calabria, con il quale veniva pronunciata la decadenza dal gratuito patrocinio T.U. n. 115 del 2002 ex art. 91, a causa dell’assistenza simultanea in fatto di due difensori;

– si sosteneva, al contrario, l’efficacia dell’ammissione al gratuito patrocinio anche rispetto alla propria attività defensionale, occorrendo avere riguardo alla condizione dell’assistito (non a quella del difensore) e conservando questa efficacia per ogni grado e fase del processo;

– asseriva che il mandato dell’avv. Trunfio fosse cessato di fatto, attesa l’impossibilità di patrocinare dinnanzi alle Magistrature Superiori e che, in ogni caso, la nuova nomina dovesse essere intesa quale implicita revoca della precedente, circostanze queste che escludevano l’ipotesi della doppia liquidazione del compenso che avrebbe determinato la decadenza dal gratuito patrocinio;

– la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con il decreto n. 2428/2018 del 8/03/2018, rigettava l’istanza di reclamo e confermava il provvedimento impugnato;

– a fondamento della decisione, sottolineava come, in caso di sostituzione dell’originario difensore con altri, ove ciò sia opportuno o necessario, la parte debba formalizzare espressamente la relativa comunicazione, previa revoca del mandato;

– solo così è possibile stabilire da quale momento è cessato il mandato e conseguentemente discriminare quali sono le attività espletate dall’originario difensore e dal successivo, ai fini della liquidazione del compenso;

– e ciò è tanto più necessario a fronte del disposto del T.U. n. 115 del 2002, art. 91, che determina la decadenza dal beneficio del patrocinio quando la parte sia simultaneamente assistita da due difensori nella persistente vigenza di un duplice mandato;

– la Corte d’Appello escludeva che la revoca del mandato dell’avv. Trunfio fosse in re ipsa per il fatto che non fosse abilitata al patrocinio presso le magistrature superiori, in quanto il B. ben avrebbe potuto mantenere l’assistenza dell’avv. Trunfio per l’attività di consulenza stragiudiziale e le altre attività processuali non inibite dalla mancata iscrizione all’albo speciale;

– in assenza di una revoca formale o di una rinuncia del precedente difensore correttamente era stata rilevata la decadenza dal gratuito patrocinio;

– l’avv. N. propone ricorso per la cassazione del decreto suddetto sulla base di un motivo;

– gli intimati non hanno svolto difese nel presente giudizio.

CONSIDERATO

che:

– la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3,24,36 e 111 Cost., del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 83, 91, 100 e 101, dell’art. 613 c.p.p., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere simultanea l’assistenza dei due difensori, non tenendo conto del fatto che l’attività nei gradi precedenti si fosse conclusa con la sentenza di merito e che il ricorso per cassazione richieda una procura speciale, esclusiva e sottoscritta da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione;

– la questione introdotta con il suddetto motivo manca di evidenza decisoria e, pertanto, il collegio dispone che il ricorso sia rimesso alla pubblica udienza in sezione semplice ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019

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