LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 27129/2017 R.G. proposto da:
N.G. SRL già DECORA SUD DI G. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GARGANO 26, presso lo studio dell’avvocato CAROLA CICCONETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE OLIVIERI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3754/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.
RILEVATO
che:
la N.G. srl, succeditrice di Decora Sud di G. & C. sas, ricorre, con atto articolato su due motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 15/11/2017, per la cassazione della sentenza n. 3754 del 20/10/2016 della Corte d’appello di Napoli, con cui, accolto l’appello di Equitalia Servizi di Riscossione spa ed in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2843/14, è stata definitivamente respinta la domanda risarcitoria avanzata dalla Decora Sud di G. & C. sas anche nei confronti del Comune di Arzano, peraltro quanto a detto convenuto rigettata con capo mai reso oggetto di impugnazione – per i danni patiti dall’esecuzione esattoriale ai suoi danni comunque portata a termine dall’esattore, nonostante la quasi totale estinzione del debito tributario e comunque la sua entità inferiore al limite di Euro 8.000,00 fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, nel testo vigente pro tempore;
notifica controricorso AdER – Agenzia delle Entrate Riscossione;
è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, nuovo testo;
la ricorrente deposita memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p..
CONSIDERATO
che:
la circostanza che l’unica controricorrente non ha eccepito alcunchè quanto ai profili di procedibilità ne rende irrilevante la verifica, in ossequio ai principi di cui a Cass. Sez. U. n. 8312 (in tema di inoperatività della sanzione di improcedibilità in caso di carenze formali nelle copie analogiche dei provvedimenti notificati resi oggetto di ricorso per cassazione) ed a quelli di Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438 (sulle conseguenze delle carenze formali delle copie analogiche dei ricorsi nativi informatici notificati a mezzo posta elettronica certificata);
la ricorrente si duole: col primo motivo, di “violazione di legge per aver ritenuto il limite all’espropriazione immobiliare di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, causa di impignorabilità del bene anzichè condizione di procedibilità dell’azione esecutiva”; col secondo motivo, di “omesso esame di fatti decisivi (anche nella forma del travisamento della prova deducibile in sede di legittimità) per la determinazione dell’ammontare del credito esattoriale residuo al momento della vendita e dell’aggiudicazione, discussi fra le parti”;
la questione sottesa alla controversia investe peraltro i limiti ed i presupposti dell’azione di responsabilità prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 59, e succ. mod. ed integr. ed in particolare la sua ammissibilità in ipotesi di illegittimità dell’esecuzione esattoriale non ascrivibili all’agente della riscossione o, più in generale, non rese previamente oggetto degli eventuali espressi rimedi apprestati dalla normativa del processo esecutivo esattoriale;
la questione, affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte con sentenza 20/03/2014, n. 6521, va oggi esaminata alla stregua dell’assoluta peculiarità della fattispecie (adeguatamente messa in luce dalla ricorrente in memoria), onde meglio definirne i contorni, tenuto conto dell’evoluzione del sistema normativo e, più in particolare, della rimodulazione delle garanzie endoprocedimentali dovuta ai sopravvenuti interventi in materia del legislatore, della Corte costituzionale e delle stesse Sezioni Unite di questa Corte;
di conseguenza, la questione su cui si incentra il ricorso si può configurare di particolare importanza e non possono allora definirsi sussistenti le condizioni per la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;
va così applicato l’art. 380-bis c.p.c., u.c., come modificato dalla norma sopra richiamata.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione civile.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019