LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18661/2017 R.G. proposto da Banca IFIS s.p.a. (C.F. *****), in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Martelli Mario, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Buonfiglio Antonio, in Roma via Cicerone 44;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
e contro
Fallimento della ***** s.r.l., in liquidazione (C.F.), in persona del curatore pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 455/13/2017 della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il giorno 31 gennaio 2017.
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2019 dal Consigliere Fichera Giuseppe.
FATTI DI CAUSA
Il fallimento della ***** s.r.l., in liquidazione, impugnò il provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso di un credito IVA.
Il ricorso venne accolto in primo grado, con condanna della resistente al pagamento del credito. Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, intervenne nel giudizio volontariamente Banca IFIS s.p.a., quale cessionaria del credito oggetto di rimborso; l’Agenzia delle Entrate appellante depositò quindi atto atto di rinuncia al ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza depositata il 31 gennaio 2017, dichiarò estinto l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere.
Avverso la detta sentenza, Banca IFIS s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle Entrate, mentre non ha spiegato difese il fallimento della ***** s.r.l., in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso Banca IFIS s.p.a. lamenta la violazione del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 44, 46 e 49, nonchè dell’art. 338 c.p.c., poichè erroneamente il giudice di merito ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, anzichè per rinuncia al ricorso in appello.
1.1. Il motivo è fondato.
Va ricordato che nell’ambito del contenzioso tributario, la distinzione fra rinuncia al ricorso e rinuncia alla pretesa sostanziale, consacrata nel combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c., ancorchè non riprodotta integralmente nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 44,45 e 46, deve considerarsi regola di carattere generale applicabile anche al suddetto processo, in virtù del generale rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 (Cass. 29/12/2010, n. 26292).
E’ altresì regola generale del processo civile, anch’essa applicabile a quello tributario, che se la parte appellante dichiara di rinunciare all’appello, nell’ambito di un giudizio che sia stato definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell’azione, l’estinzione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame; e ciò comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l’estinzione, giusta l’art. 338 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non la sentenza di merito impugnata.
1.2. Nella vicenda che ci occupa, l’amministrazione ha dichiarato espressamente di rinunciare al gravame in secondo grado, mediante “atto di rinuncia al ricorso in appello” depositato nel relativo giudizio; quindi solo il processo di appello si è estinto, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza impugnata resa dalla commissione tributaria provinciale, che aveva integralmente accolto la domanda di rimborso della contribuente, ai sensi del ridetto art. 338 c.p.c., applicabile al processo tributario in forza del rinvio generale contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1.
Ha errato, allora, il giudice d’appello nel dichiarare estinto per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’intero giudizio, dovendosi la pronuncia di estinzione arrestare al solo processo di appello, con i noti effetti di giudicato sulla sentenza oggetto dell’impugnazione rinunciata.
2. Con il secondo motivo si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 11 Cost., degli artt. 112 e 113 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, avendo la commissione tributaria regionale motivato ultrapetita e in modo illogico.
2.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo di doglianza.
3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa senz’altro con la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia della parte appellante.
4. Le spese della fase di merito possono andare compensate integralmente, avuto riguardo alle ragioni in rito della decisione; mentre seguono la soccombenza quelle di legittimità.
PQM
Assorbito il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolte e, decidendo nel merito, dichiara estinto il giudizio di appello, con compensazione integrale delle spese del relativo grado.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019