Codice Procedura Civile > Articolo 338 - Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione

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L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7418 del 07/03/2022

La disposizione di cui all'art. 338 c.p.c., secondo cui l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, è incompatibile con i procedimenti speciali di interdizione e di revoca dell'interdizione, quali processi volti a tutelare, in via giurisdizionale, lo status della persona e gli interessi pubblici afferenti; ne deriva che nel caso in cui l'interdetto muoia nelle more del giudizio di appello avverso la pronuncia che aveva revocato l'interdizione, la dichiarazione di estinzione del procedimento conseguente alla cessazione della materia del contendere travolge anche la sentenza di primo grado.

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