LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12193-2018 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARiA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati STUMPO VINCENZO, CORETTI ANTONIETTA, TRIOLO VINCENZO;
– ricorrente –
contro
I.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4191/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.
RILEVATO
Che:
la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza del Tribunale di Latina, aveva riconosciuto a I.M. – a titolo d’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2009 – una somma superiore a quella parametrata sulla retribuzione prevista dal contratto individuale, avendo applicato la maggiore retribuzione prevista dal contratto collettivo di categoria; aveva, inoltre, condannato l’Inps alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio, determinandole nella somma di Euro 915,00;
l’Inps ha domandato la cassazione della sentenza sulla base di unico motivo, illustrato da successiva memoria; I.M. è rimasto intimato;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.”; deduce l’errata liquidazione da parte della Corte d’appello delle spese di lite, sì come riguardanti prestazioni previdenziali il cui ammontare, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., u.p., così come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 52, comma 6, norma valida per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, non può risultare superiore al valore della prestazione dedotta;
il motivo merita accoglimento;
la norma richiamata è applicabile ratione temporis al giudizio in esame, instaurato con ricorso del 6 dicembre 2011, e le spese da liquidarsi alla parte vittoriosa (inclusi i compensi professionali)ammontano ad Euro 253,36, di tal che, la condanna, da parte del giudice dell’appello, alla corresponsione della somma di Euro 915,00 per il secondo grado di merito a carico della parte soccombente, risulta errata per eccesso in termini di legge;
in definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti la causa va decisa nel merito, con la condanna dell’Inps al pagamento, in favore di I.M., delle spese processuali del giudizio d’appello liquidate in Euro 250 a titolo di spese e compensi oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario; le spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, sono poste a carico di I.M.;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’Inps al pagamento, in favore di I.M., delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in Euro 250 a titolo di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Condanna I.M. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell’Inps, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 250 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019