LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5131/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 – ricorrente –
contro
CALCISERNIA S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Negro Giuseppina del foro di Isernia, presso il cui studio sito in Isernia, Via Giovanni XXIII, n. 38, è elettivamente domiciliata;
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 22/01/12, pronunciata il 23.11.2011 e depositata il 24.2.2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8.11.2019 dal Consigliere Saieva Giuseppe.
RILEVATO
Che:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo contro la CALCISERNIA S.p.a., per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 22/01/12, pronunciata il 23.11.2011 e depositata il 24.2.2012., concernente l’impugnativa da parte della società anzidetta dell’avviso di accertamento con cui per l’anno 2000 erano stato determinato un maggiore imponibile ai fini IRPEG, IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.
2. Con la sentenza impugnata, la C.T.R. anzidetta aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione con cui la C.T.P. di Isernia aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo infondate tutte le contestazioni dell’Ufficio finanziario.
3. La società contribuente non si è costituita in giudizio.
4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del’8.11.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380-bis.1 c.p.c..
5. In data 23.8.2019 la società intimata comunicava di avere presentato domanda di “definizione agevolata” di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, versando la prima rata e chiedeva dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
CONSIDERATO
Che:
1. Pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso risulta la decisione sulla istanza di definizione agevolata della controversia presentata dalla ricorrente in via telematica all’Agenzia delle Entrate in data 29 maggio 2019, con copia di avvenuta ricezione della stessa protocollata dallo stesso Ufficio, e copie del versamento della prima rata effettuata in pari data.
Secondo la costante prassi di questa Sezione, la mera circostanza della presentazione della documentazione di sanatoria oltre il termine del 10 giugno 2019 previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto della sospensione richiesta.
Da questo indirizzo si è discostata la recente ordinanza n. 28493 della Sezione 6-5 di questa Corte, depositata in data 6 novembre 2019, che -decidendo su ricorso per cassazione del contribuente avverso sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, confermando l’avviso di accertamento volto al recupero di imposte dirette e di I.V.A. – ha respinto l’istanza di sospensione pervenuta via posta presso la Cancelleria in data 11 giugno 2019, ritenendo che “per espressa previsione di legge, al fine di ottenere l’effetto sospensivo D.L. 119 del 2018, ex art. 6 sino al 31 dicembre 2020, deve essere depositata avanti l’autorità giudiziaria avanti alla quale pende il processo la copia della domanda di definizione e del versamento, entro il termine perentorio del 10.6.2019”.
2. Si impone, quindi, di verificare se il mancato rispetto del termine del 10 giugno 2019 previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, sia ostativo all’accoglimento delle istanze di sospensione.
La soluzione di tale questione richiede di valutare se il termine previsto per il deposito dell’istanza di sospensione presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia abbia natura perentoria o, piuttosto, ordinatoria.
2.1. Costituisce principio generale, derivante da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo (Cons. Stato, sez. VI, 13/3/2013, n. 1511; Cons. Stato 7/7/2014, n. 3431).
Tale principio trova sicura applicazione nel diritto pubblico sia nell’ambito dei poteri dell’amministrazione (Cons. Stato sez. V, 23/4/1982, n. 304, sui poteri sostitutivo in materia urbanistica), sia nell’ambito di procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti espansivi ed accrescitivi della posizione giuridica del soggetto privato (Cons. Stato, sez. III, 26/5/2016, n. 2230, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno).
2.2. Anche nel diritto tributario, che dal diritto pubblico mutua taluni aspetti regolatori in assenza di specifiche disposizioni, valgono i medesimi principi, sia riguardo all’azione del fisco presidiata dai principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione (Cass. sez. V, 5/10/2012, n. 17002 e Cass. 6-5, ord. 27/4/2017, n. 10481, sul termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente; Cass. sez. V, 3/4/2013, n. 8055 e Cass. Sez. U, 12/11/2004, n. 21498, sul termine annuale per rettifica cd. formale; Cass. sez. V, 30/6/2010, n. 15542 e Cass. sez. 6-5, ord. 19/3/2014, n. 6411, sulla trasmissione del certificato catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita), sia riguardo alla posizione del contribuente.
Infatti, in materia tributaria, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso (Cass., sez. 5, 8/05/2013, n. 10761).
Ciò vale a maggior ragione riguardo alla posizione del contribuente in tema di condono fiscale, laddove è ancor più evidente il favor del legislatore per la definizione agevolata, il quale postula una valutazione non già letterale e formalistica, ma sostanziale della domanda, ossia l’individuazione degli effetti che il contribuente abbia inteso conseguire (Cass., sez. 5, 22/1/2007, n. 1289; Cass., sez. 5, 17/5/2006, n. 11570).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono appare manifesta la necessità di approfondire il significato da attribuire alle regole dettate dal citato art. 6, comma 10, il quale prevede, al primo periodo, che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019” e, al secondo periodo, che “Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”.
3.1. Va in proposito osservato che il termine del 10 giugno 2019 ha natura processuale, in quanto volto a fissare il momento entro il quale si può presentare l’istanza all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la controversia al fine di ottenere la sospensione del processo, sicchè ad esso si applica l’art. 152 c.p.c., comma 2, secondo il quale “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.
In mancanza di una espressa disposizione che lo dichiari perentorio, il termine normativamente fissato per il compimento di un atto ha natura ordinatoria, quale invito a non indugiare, e il suo mancato rispetto non comporta alcuna decadenza e non impedisce che l’atto possa essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso altrimenti.
Nella fattispecie sospensiva in esame, mancando una esplicita previsione, lo spirare del termine del 10 giugno 2019 non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la sospensione del processo, in quanto ogni decadenza, anche in materia processuale, deve essere testuale ed essere espressamente sancita dalla legge (analogamente a quanto previsto da Cass. sez. L. 23 novembre 2012, n. 20777, sui termini di cui all’art. 327 c.p.c.; da Cass. sez. III, 18/4/2011, n. 8857, sul termine di cui all’art. 588 c.p.c.; da Cass. sez. III, 29/11/2005, n. 26039, sul termine di cui all’art. 415 c.p.c., comma 4).
3.2. Peraltro, l’effetto sospensivo deriva dalla legge e non abbisogna di una scelta provvedimentale, dovendo il giudice limitarsi a prendere atto dell’istanza avanzata dal contribuente.
Ciò in quanto la funzione della sospensione è quella di raccordare la procedura amministrativa di definizione agevolata della lite con quella processuale pendente, posto che, da una parte, permette al contribuente di evitare di venirsi a trovare in una situazione pregiudizievole nel processo pendente e di ottenere il tempestivo disbrigo della relativa procedura dinanzi agli uffici giudiziari e, dall’altra, all’Amministrazione finanziaria di poter svolgere l’attività istruttoria necessaria ai fini delle successive determinazioni sulla domanda di definizione presentata dal contribuente (dovendo l’Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020 notificare al contribuente l’eventuale diniego della definizione agevolata nel caso in cui ritenga la controversia non definibile o comunque non valida la definizione per insufficiente versamento dell’importo dovuto).
La sospensione, in sostanza, svolge una funzione “protettiva” e non “preclusiva”, dato che assolve all’esigenza di avere uno stato di temporanea quiescenza del processo in attesa della definizione della procedura amministrativa che presuppone la non prosecuzione medio tempore dell’ordinario svolgimento dell’attività processuale.
Tale finalità trova giustificazione nel normale intento del legislatore di favorire l’estinzione del processo a seguito della sanatoria intervenuta nelle more del giudizio ed è strettamente connessa ai riflessi di ordine pubblico nascenti dalla legge di condono, che, derogando alla pretesa impositiva, stabilisce un sistema d’imposizione diversificato per quelle esigenze di salvaguardia di regolarità e speditezza del gettito ritenute meritevoli di tutela anche dalla Corte Costituzionale (Cass. Sez. U, 27/1/2016, n. 1518, sulla rilevabilità d’ufficio della sanatoria fiscale).
La natura ordinatoria del termine del 10 giugno 2019 per la presentazione da parte del contribuente della documentazione di sanatoria consente, dunque, l’accoglimento delle istanze di sospensione avanzate dalle odierne parti ricorrenti (conf. Cass. Sez. 5, 8-15/11/2019, n. 29790: “In tema di sospensione del processo tributario ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. “pace fiscale”), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa domanda, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di chiedere la detta sospensione, trattandosi di un termine di natura ordinatoria-acceleratoria, stante l’assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il favor legislativo per la definizione agevolata”).
P.Q.M.
La Corte sospende il processo, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. n. 136 del 2018, sino al 31 dicembre 2020 e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019