Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31155 del 28/11/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16200-2016 proposto da:

CITTA’ SCAMBI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato ZAPPALA’ ANDREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NAPOLITANO ILARIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ZANASI MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. – 2939/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2939/10/2015, depositata il 22.12.2015 la CTR dell’Emilia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Bologna avverso la sentenza di primo grado della CTP del capoluogo emiliano che aveva accolto il ricorso della contribuente Città Scambi s.r.l. avverso un avviso di accertamento avente ad oggetto la ripresa a tassazione di ICI per l’anno di imposta 2007 su un’area fabbricabile.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’ente locale resiste con controricorso.

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017, documentando che il Comune di Bologna aveva approvato il regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell’art. 11 dello stesso decreto legge.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro il termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472