Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31156 del 28/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16349-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MILANI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CORTI ALBERTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 03/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1204/14/2016, depositata il 3.3.2016 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto da Milani s.p.a. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso della contribuente su avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro in relazione alla cessione di una attività di bar-pasticceria.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

La contribuente si è costituita con controricorso.

A seguito del deposito, da parte della contribuente, dell’istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, al fine di valutare l’opportunità di avvalersi della definizione agevolata della controversia prevista dalla citata legge, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 23113 del 2017, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

La contribuente non ha documentato l’avvenuta definizione della controversia con le modalità prescritte dal citato D.L., art. 11, conv., tuttavia successivamente ha definito la controversia ai sensi del DL n. 119/2018 convertito nella L. n. 136 del 2018 come documentato con la produzione di copia della domanda di definizione agevolata e la quietanza del pagamento dell’importo dovuto.

Deve essere conseguentemente cessata la materia del contendere.

Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, u.p..

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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