Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31157 del 28/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17707-2016 proposto da:

F.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell’avvocato BISCARDI VALERIA, rappresentato e difeso dall’avvocato FACCIOLLA VITTORINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 19/2/2016, depositata il 15.1.2016 la CTR del Molise accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Campobasso che aveva accolto il ricorso del contribuente F.N. avverso due avvisi di accertamento con i quali l’Ufficio aveva rettificato ricavi e volume di affari.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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