LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27474-2016 proposto da:
E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato AMATUCCI ANDREA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. ***** in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4816/52/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/05/2016;
udita la relazione della, causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte:
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 4816/52/2016, depositata il 20.5.2016 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto da E.R. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava, D.P.R. n. 603 del 1973, ex art. 38, il reddito per l’anno di imposta 2007.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019