Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31159 del 28/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10277-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRA 1E, C.F. 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

NOVASISTEMI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO 26, presso la SOCIETA’ E.P. SPA, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETA CARLO, GAETA GUIDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9320/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 9320/17/2016, depositata il 21.10.2016 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente Novasistemi s.r.l. avverso una cartella di pagamento con la quale la concessionaria Equitalia Sud s.p.a. aveva richiesto il pagamento di Irap relativa all’anno di imposta 2009.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Preliminarmente va rilevato che processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96 del 2017. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, per espressa previsione del citato D.L. n. 950 del 2017, art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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