LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20922-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.C.M., SE.CR.MA., S.C.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 21, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO FILIPPO BRACCI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2808/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale di immobili (tre locali commerciali e quattro abitazioni) siti in Roma, ai sensi della L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio per inesistenza della notifica dell’appello, in quanto effettuata tramite corriere privato (Nexive spa) con modalità non conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 c.p.c. e pertanto non idonea al perfezionamento del procedimento notificatorio.
I contribuenti si costituiscono con controricorso.
CONSIDERATO
che:
il ricorso involge questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizio di posta di licenziatario privato; ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019