Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31171 del 28/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 31873-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2702/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che, in controversia su impugnazione da parte di Sardelli Maurizio di avviso di accertamento per IIIDD e Iva anno 2006, ha accolto l’appello del contribuente, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva considerato tardivo il ricorso in relazione alla data di perfezionamento della notifica dell’atto impugnato, regolarmente effettuata, trattandosi di irreperibilità assoluta del destinatario).

Il contribuente è rimasto intimato.

L’Agenzia deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

col primo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e dell’art. 140 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, trattandosi di notifica a irreperibili, in quanto il messo notificatore, non avendo reperito presso la residenza anagrafica il contribuente, aveva provveduto alla notifica ai sensi della norma indicata.

Col secondo motivo, si deduce nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, ex art. 360 c.p.c., n. 4, essendosi la notifica perfezionata il 23.10.2012 e quindi entro il termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente tardività del ricorso proposto in data 11 dicembre 2013.

Ritenuto:

che è necessaria l’acquisizione del fascicolo di merito al fine di verificare la regolarità della notifica.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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