Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31183 del 28/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1870/2015 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in Roma, V. Collazia 2-F, presso lo studio dell’avvocato Federico Canalini, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cesare Bona;

– ricorrente –

contro

F.C., S.R., elettivamente domiciliati in Roma, Via Pacuvio, 34, presso lo studio dell’avvocato Chiara Romanelli, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Enrico Bettaglio, Arcangelo Costarella;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3885/2014 della Corte d’appello di Milano;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/02/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso trasmesso per la notifica il 17 gennaio 2015 e notificato il successivo 19 gennaio 2015 su istanza di R.P. ed avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che, rigettando l’appello dal medesimo proposto, confermava la sentenza di primo grado, con la quale era stata respinta la domanda di negatoria servitutis proposta dall’odierno ricorrente nei confronti di S.R. e F.C., comproprietari del confinante fondo di cui al mappale *****, le quali avevano in via riconvenzionale domandato l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio lungo la carrareccia compresa nel fondo divenuto di proprietà del R.;

– la corte territoriale confermava la decisione di primo grado evidenziando, in particolare, l’esatta interpretazione degli atti costitutivi della servitù così come operata ai fini della ricostruzione e descrizione dei luoghi da parte del CTU e del Tribunale di Voghera investito in primo grado della causa;

– riteneva, inoltre, corretta la conclusione secondo la quale la domanda attorea non poteva essere accolta per mancanza della prova del non uso ultraventennale della servitù e della sua conseguente estinzione come, invece, dedotto dall’attore;

– non rilevavano, infatti, a sostegno dell’assunto attoreo nè le allegazioni relative all’esistenza della ferrovia, nè l’asserita mancanza di autorizzazione dell’ente proprietario della strada cui accede la carrareccia, nè la presenza di fitta vegetazione d’ostacolo al passaggio;

– la cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dal R. sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui resistono con controricorso la S. e la F..

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1073,1074 c.c. e dell’art. 22C.d.S., laddove la sentenza impugnata non aveva ritenuto che la ferrovia *****, che correva in loco dagli anni Trenta agli anni Sessatanta, aveva configurato un ostacolo di fatto all’uso della servitù rivendicata dalle convenute, determinandone così in applicazione corretta dell’art. 1074 c.c., l’estinzione;

– erroneamente, pertanto, ad avviso del ricorrente, la corte milanese aveva ritenuto che l’uso della servitù non era incompatibile con la linea ferroviaria, al tempo in essere, per essere sicuramente attraversabile (come da consuetudine nelle locali campagne);

– il motivo non merita accoglimento;

– premesso che nella negatoria servitutis è onere del convenuto dimostrare l’esistenza della propria servitù, la prova del preteso impedimento al passaggio costituito, nel caso di specie, dalla ferrovia, ovvero dalla mancanza di autorizzazione dell’ente proprietario della strada, ovvero ancora dalla vegetazione incolta, incombeva sul ricorrente che invocava l’eccezione (in senso stretto) di prescrizione della servitù (cfr. Cass. 14761/2012; 6647/1991; 2789/2017);

– nel caso di specie, la corte territoriale aveva fondato il rigetto della domanda attorea sulla ritenuta mancanza di prova del non uso ultraventennale della servitù e della sua conseguente estinzione;

– in tale prospettiva non erano state considerate idonee nè le allegazioni in ordine all’impedimento derivante dalla ferrovia, nè quelle in ordine all’assenza dell’autorizzazione, nè quelle relative alla presenza di fitta vegetazione d’ostacolo al passaggio;

-il motivo è pure infondato perchè la giurisprudenza (Cass. 2307/2008) invocata dal ricorrente ed asseritamente a conforto della denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 22 C.d.S., non è pertinente, non vertendosi in fattispecie di accertamento della violazione amministrativa, bensì di eccepita estinzione della servitù per mancato prolungato uso;

– correttamente è stato considerato che il mancato possesso dell’autorizzazione non comporta il venir meno dell’utilitas della servitù;

– nella sostanza, la denuncia involge la ricostruzione in fatto svolta dal giudice di merito, più che l’erronea applicazione del principio di ripartizione dell’onere della prova e di ciò appare consapevole anche il ricorrente che ha allegato diverse circostanze di fatto, ritenute, nondimeno, non rilevanti ai fini della decisione dai giudici del merito;

– con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti costituito dalla applicazione dell’art. 22 C.d.S., che prescrive l’obbligatorietà dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada ai fini dello stabilimento di nuovi accessi ed al mantenimento di quelli preesistenti, disponendo, inoltre, che il mantenimento di accessi preesistenti privi di autorizzazione sia sanzionato oltre l’obbligo del ripristino;

– il motivo è infondato, poichè la corte territoriale ha puntualmente valutato la disposizione normativa allegata, escludendone, tuttavia, la decisiva rilevanza ai fini della prova dell’estinzione della servitù;

– l’esito sfavorevole dei motivi comporta il rigetto del ricorso e l’assorbimento della domanda subordinata delle controricorrenti di accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di passaggio (cfr. pag. 24 e 25 delcontroricorso);

– in applicazione del principio di soccombenza parte ricorrente va condannata, infine, alla rifusione delle spese di lite a favore delle controricorrenti nella misura liquidate in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore delle controricorrenti e liquidate per ciascuna in Euro 2500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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