LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24044-2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA 58, presso ii proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE EQUITALIA SUD SPA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
– intimate –
avverso la sentenza n, 795/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
M.G. propone ricorso per la cassazione della sentenza Indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 8193/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento ed intimazione di pagamento relativa ad imposta di registro 1990 ed ha depositato memoria difensiva;
l’Agenzia delle Entrate ed il Concessionario sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. il ricorso è inammissibile, in quanto, all’esame cartolare degli atti, non è risultata fornita la prova, da parte del ricorrente, del perfezionamento della notifica (cfr. Cass. Sez. U. n. 627/2008), poichè l’atto risulta notificato a mezzo posta, ma è privo dell’avviso di ricevimento, che non è stato prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c.;
1.2. come è noto, aì fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione – se avvenuta a mezzo del servizio postale – il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 18361/2018, 25525/2016, 25285/2014);
2. la mancata costituzione delle parti intimate esclude la necessità di una pronuncia sulle spese, che restano a carico della parte ricorrente soccombente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019