LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22975 – 2018 R.G. proposto da:
MODINT s.r.l. – p.i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Seneca, n. 46, presso lo studio dell’avvocato Francesco Pala che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di ROMA – Ufficio Territoriale del Governo di Roma – c.f.
***** – in persona del Prefetto pro tempore.
– intimato –
avverso la sentenza n. 1217/2018 del tribunale di Roma;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;
ritenuto in particolare che, nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale non sufficientemente univoca di questa Corte (cfr. Cass. n. 9770/2016; Cass. (ord.) 25080/2013; Cass. (ord.) 15263/2018), non si prospetta l'”evidenza decisoria” in relazione ai profili concernenti le modalità ed il luogo di notifica del ricorso; visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019