Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31436 del 02/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23561 – 2018 R.G. proposto da:

G.F. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pompeo Magno, n. 94, presso lo studio dell’avvocato Mauro Longo che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE – c.f. ***** – in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Sergio Siracusa ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell’avvocatura municipale.

– controricorrente –

e AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE -;

– intimata –

avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 3000 dell’8.2.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;

ritenuto in particolare che non si prospetta l'”evidenza decisoria” in relazione a taluni profili concernenti la notifica del ricorso a mezzo posta elettronica certificata;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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