LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 7002-2015 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 2/B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SANTAROSSA;
– ricorrente –
contro
Z.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 610/2014 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 24/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO ANTONELLO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra P.A. fu convenuta dal sig. Z.G. davanti al Giudice di Pace di Spilimbergo per essere condannata a porre termine alle immissioni eccedenti la normale tollerabilità che, secondo l’attore, provenivano dal suo fondo. Ella, costituendosi, propose varie domande riconvenzionali, tra cui quella di rimozione di una rete posta dall’attore sul confine tra i fondi.
Il Giudice di Pace, per quanto qui interessa, con ordinanza del 22.10.11 dichiarò rinunciate le domande riconvenzionali e dispose la prosecuzione del giudizio sulle domande principali, condannando la sig.ra P. a rifondere le spese all’attore.
Il tribunale di Pordenone, adito con l’appello della P., ha riqualificato come sentenza l’ordinanza del Giudice di Pace (in quanto contenente la regolazione delle spese di lite) e l’ha parzialmente riformata, dichiarando che la domanda riconvenzionale della sig.ra P. tendente alla rimozione della rete di confine non aveva formato oggetto di rinuncia.
Il tribunale ha tuttavia confermato la statuizione di condanna della sig.ra P. alle spese del primo grado, sul rilievo che costei era virtualmente soccombente sulla questione di competenza, in quanto il Giudice di Pace, se non avesse erroneamente ritenuto la domanda rinunciata, avrebbe dovuto dichiarare la stessa di competenza del tribunale; il giudice di appello ha poi compensato interamente le spese del secondo grado.
La sentenza del tribunale di Pordenone è stata impugnata per cassazione dalla sig.ra P., sulla scorta di un motivo, illustrato anche con memoria, concernente la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in cui il tribunale sarebbe incorso compensando le spese del grado di appello, invece di porle a carico dell’appellato, interamente soccombente sul gravame.
L’intimato non ha spiegato difese in questa sede.
La causa è stata discussa nell’adunanza di camera di consiglio del 24 settembre 2019, sulla scorta della proposta ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilità del ricorso.
Il Collegio, rilevato che nel presente procedimento non ricorrono i presupposti di evidenza decisoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ritiene necessaria la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte, dispone la trattazione in pubblica udienza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019