LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16258/2015 proposto da:
Patto Territoriale Dell’area Metropolitana Di Bari Spa, elettivamente domiciliato in Roma, Via Claudio Monteverdi 20, presso lo studio dell’avvocato Gian Luigi Loy, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Vignola, Marco Vignola;
– ricorrente –
contro
Regione Puglia;
– intimata –
avverso la sentenza n. 337/2015 della Corte d’appello di Bari, depositata il 10/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 16/6/2015 avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 337 pubblicata il 10 marzo 2015 con cui, per quanto qui ancora di interesse, è stato respinto l’appello proposto dalla Regione Puglia nei confronti della sentenza di primo grado che ha accolto l’opposizione proposta dal Patto territoriale dell’area metropolitana di Bari s.p.a. in liquidazione (d’ora in poi solo Patto);
– il giudizio di merito riguarda l’ingiunzione di pagamento ottenuta dalla Regione nei confronti del Patto al fine di recuperare il maggior importo Europeo da parte di società private, rispetto al quale l’opponente esponeva di avere agito quale mero soggetto intermediario locale per l’attuazione dell’intervento ammesso al finanziamento, dotato di poteri di monitoraggio e controllo ma privo, invece, di poteri e strumenti per la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alle società destinatarie del finanziamento;
– l’opposizione era accolta, con condanna della Regione alle spese di lite, con argomentazioni giuridiche confermate dal giudice del gravame che, tuttavia, con riguardo alle spese giudiziali ne disponeva la compensazione;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dal Patto sulla base di un unico motivo;
– non ha svolto attività difensiva la Regione intimata.
CONSIDERATO
che:
– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della memoria ex art. 380-bis c.p.c., perchè tardiva essendo stata depositata il 7/7/2019, oltre il termine dilatorio di dieci giorni prima dell’adunanza camerale;
– il solo motivo di impugnazione con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 92 c.p.c., è infondato;
– premesso che il testo normativo applicabile al processo in esame, in cui il ricorso monitorio proposto dalla Regione Puglia risulta depositato nel 2006, è quello vigente dal 1 marzo 2006 ed a mente del quale “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, sicchè la liquidazione delle spese giudiziali rientra tra i poteri del giudice del merito;
– il sindacato della Corte ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo, invece, rimessa alla discrezionalità del giudice del merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri motivi, come sopra enunciati (cfr. Cass. 15317/2013; 8421/2017; 24502/2017);
– poichè la corte territoriale ha correttamente applicato il menzionato principio e ha specificato le ragioni della compensazione, individuate nella complessità della questione in rito e nel ritenuto obbligo comune al Patto ed alle società finanziate, di acquisire garanzie fideiussorie (obbligo che è stato ritenuto non adempiuto dal primo) non compete a questa Corte sindacare il merito delle stesse, apparendo comunque idonee a configurare la fattispecie dei “giusti motivi”;
– il ricorso va, pertanto, respinto;
– nulla va disposto in merito alle spese di lite atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019