Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31725 del 04/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20697-2018 proposto da:

NETWORK SECURITY ACTIVITY S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO n. 57, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ADOLFO LARUSSA;

– ricorrente –

contro

G.S., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 20/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con l’ordinanza impugnata il Presidente del Tribunale di Siena, decidendo sull’opposizione proposta da Network Secutiry Activity S.r.l. avverso il decreto di liquidazione del compenso al C.T.U. incaricato nell’ambito del giudizio civile R.G. 547/2015, confermava la liquidazione operata dal giudice designato per la trattazione della predetta causa, rigettando l’opposizione e condannando la società alle spese del giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione Network Secutiry Activity S.r.l. affidandosi a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale la società ricorrente, a seguito della proposta formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha chiarito che il giudizio R.G. 547/2015 erano costituiti sia Monte dei Paschi di Siena S.p.a. che MPS Leasing e Factoring S.p.a.

Ai fini della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di opposizione, il collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio di merito. All’esito di detto incombente si provvederà all’eventuale formulazione di nuova proposta.

P.Q.M.

la Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo, mandando la cancelleria per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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