LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 202-2017 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso lo studio dell’avvocato FULVIO ROMEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA BUFFOLI;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 268/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
con sentenza pubblicata il 13/7/2016 la Corte di appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da B.S. contro la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’appellante contro l’avviso di addebito emesso dall’Inps, relativo al pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2013, in qualità di socio della ICNI Industria Compensati Moglia Srl, esercente attività di vendita all’ingrosso di legname;
a fondamento della decisione, la corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’iscrizione del ricorrente, oltre che alla gestione separata in qualità di amministratore della società, anche alla gestione commercianti in ragione dell’attività lavorativa svolta dal medesimo in favore della società;
contro tale decisione il B. propone ricorso per cassazione, al quale resiste l’Inps con controricorso, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a.;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
prima dell’adunanza camerale il difensore del B. ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso;
Considerato che:
la rinuncia al ricorso per cassazione reca la firma ed il timbro del difensore del controricorrente, anche quale procuratore speciale della SCCI, “per accettazione e rinuncia e adesione”;
va pertanto dichiarata l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; non va pronunciata condanna alle spese per effetto dell’adesione (art. 391 c.p.c., u.c.);
infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; Cass. 266/2019), esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, prevedente l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019