LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19184/2018 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall’Avv. Romiti Daniele, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 970/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 10/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2019 dal Cons. PARISE CLOTILDE;
lette le conclusioni scritte del P.M., Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2019, a seguito di riconvocazione, dal Cons. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 970/2018 pubblicata il 10-4-2018, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello di D.M., cittadino del *****, regione a sud del Senegal, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha rigettato il gravame sia per l’intrinseca non credibilità del racconto del richiedente sia per l’insussistenza di concreti pericoli per l’incolumità dell’interessato nel paese di origine. Il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal *****, regione a sud del Senegal, temendo per la propria vita, a causa dell’uccisione dei suoi genitori avvenuta nel 2013, per essersi questi ultimi opposti alla volontà dei guerriglieri antigovernativi di sequestrare lo stesso richiedente per arruolarlo nelle proprie fila. La Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le vicende narrate, sulla base del rilievo che non risultavano in alcun modo episodi di arruolamento forzoso e violento ed inoltre la regione del ***** non era teatro di aspri combattimenti dal 2006 e aveva visto la cessazione definitiva della guerriglia nel 2014.
La Corte territoriale ha pertanto ritenuto l’appello manifestamente infondato.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.
3. La procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., – omessa pronuncia in merito alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, – nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, – motivazione apparente in merito al rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria”. Denuncia il ricorrente la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Rileva che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta in base a presupposti diversi rispetto a quelli della protezione internazionale e che può essere riconosciuta anche qualora il richiedente venga ritenuto non credibile rispetto alla vicenda narrata (Cass. n. 22111/2014). Deduce inoltre che, anche qualora si dovesse ritenere insussistente il vizio di omessa pronuncia, la sentenza impugnata dovrà comunque ritenersi viziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, essendo la motivazione del tutto generica e apparente.
5. Con il secondo motivo lamenta “Violazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 2 Cost. e art. 8 CEDU – Omessa considerazione di un fatto storico decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Ad avviso del ricorrente erroneamente la Corte d’Appello si è limitata a prendere in considerazione solamente la credibilità del richiedente e l’esistenza di una situazione di conflitto nel Paese di provenienza, senza alcuna considerazione dell’inserimento sociale e lavorativo raggiunto in Italia e della situazione in cui si verrebbe a trovare qualora fosse rimandato nel paese di origine. Tale omissione è frutto di un’erronea interpretazione della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, nonchè del dovere di cooperazione istruttoria del giudice D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8. I fatti decisivi la cui valutazione è stata omessa consistono, da una parte, nella situazione di analfabetismo e di grave indigenza in cui il ricorrente rischierebbe di trovarsi nel Paese di origine e, dall’altra, nel livello di inserimento sociale e lavorativo raggiunto in Italia, dove vive da quattro anni, come da documentazione prodotta in primo grado (doc. n. 14) e in grado d’appello (doc. 9, 13, 14 e 15). Precisa il ricorrente che le allegazioni sull’inserimento lavorativo erano state ritualmente svolte nell’atto di appello (pag. 17 cpv. 5 allegato doc. VI).
6. In via preliminare, con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che “In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge” (Cass. S.U. n. 29459/2019).
Nel caso di specie, dunque, non trova applicazione la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno.
La domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari è stata presentata dal ricorrente prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge e deve essere, pertanto, scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione.
7. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei limiti di cui si dirà.
7.1. Questa Corte ha affermato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. n. 4455/2018). Con la sentenza n. 29459/2019 citata le Sezioni Unite hanno ribadito il suddetto orientamento, precisando che “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.
Inoltre la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Cass. n. 9304/2019). Infine il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018), nell’ambito delle allegazioni della parte richiedente (Cass. n. 27336/2018).
7.2. La Corte territoriale ha rigettato l’appello, confermando la statuizione di primo grado di rigetto di ogni forma di protezione, sia per l’intrinseca non credibilità del racconto del richiedente, circa il tentativo di suo arruolamento forzoso da parte di guerriglieri antigovernativi, sia per l’insussistenza di concreti pericoli per l’incolumità dello stesso nel Paese di origine, ove era cessata definitivamente la guerriglia a partire dal 2006.
La Corte d’appello non ha fatto alcun riferimento specifico, nella motivazione, alla protezione “umanitaria” o minore, la cui valutazione deve essere autonoma, nel senso precisato, omettendo sia lo scrutinio sull’esistenza di condizioni di vulnerabilità, nei limiti delle allegazioni del richiedente, sia la valutazione della sua vita lavorativa e familiare in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. La Corte territoriale ha infatti omesso anche l’esame dell’integrazione sociale nel territorio italiano del ricorrente, con la comparazione nei termini di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, nonostante le allegazioni sull’inserimento lavorativo fossero state ritualmente svolte nell’atto di appello (pag. 17 cpv. 5 allegato doc. VI).
Ricorre, pertanto, in ordine alla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, il vizio motivazionale denunziato, sia perchè la Corte territoriale non ha esplicitato il percorso argomentativo che l’ha condotta al rigetto di quella domanda e il vizio risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053/2014), sia perchè risulta omesso l’esame dei fatti suindicati.
8. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019