LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente di Sez. –
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente di Sez. –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6994/2018 proposto da:
ITALGAS RETI S.P.A. (già Società Italiana per il Gas – ITALGAS s.p.a.), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Italgas s.p.a., società con unico socio, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CAIA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ANDRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DE CANDIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 991/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 03/08/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2019 dal Presidente Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA
1. – La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 3 agosto 2017, ha respinto l’appello proposto da Italgas Società italiana per il gas S.p.A. (d’ora innanzi, solo Italgas), contro il Comune di Andria (d’ora innanzi, solo Comune), per la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione dell’AGO o, in subordine, per la sospensione necessaria di quel processo, ex art. 295 c.p.c., oltre che per l’infondatezza nel merito della pretesa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Trani – sez. distaccata di Andria che, su ricorso proposto dal Comune, ex artt. 702-bis c.p.c. e segg., aveva condannato la concessionaria Italgas al pagamento di una somma di denaro, oltre accessori, a titolo di aggiornamento del canone concessorio per il servizio di distribuzione del gas metano nel territorio di quel Comune, dopo aver rigettato le dette eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla convenuta.
1.1. – Secondo la Corte, per quello che ancora interessa in questa sede, non aveva pregio il primo motivo di appello (che censurava la decisione di violazione dell’art. 133, lett. h) del CPA oltre che dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), in punto di difetto di giurisdizione dell’AGO atteso che l’oggetto della lite era una pretesa creditoria correlata alla proprietà degli impianti per l’erogazione del servizio di distribuzione del gas (transitati al Comune in forza di un giudicato arbitrale e del D.L. n. 159 del 2007, art. 46-bis, comma 4) sì che l’ente locale avrebbe fatto valere un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale con correlativo obbligo del concessionario di corrispondere la somma liquidata dal giudice ordinario.
2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Italgas, con un motivo.
3. – Il Comune ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico mezzo di impugnazione (violazione dell’art. 133, lett. b) e c) nonchè art. 8 CPA, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), Italgas ha censurato il ragionamento svolto dalla Corte territoriale in quanto sarebbe errata la tesi della sussistenza dei presupposti, indicati dal D.L. n. 159 del 2007, art. 46-bis, comma 4, per imporre al concessionario il pagamento del canone del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale con il correlato corretto esercizio del potere autoritativo della PA nella determinazione di tale voce di credito.
1.1. – Secondo la ricorrente, invece, trattandosi di decisione discrezionale dell’Amministrazione, adottata nell’esercizio di un potere amministrativo (che prevede un range, variabile dallo O al 10%, per l’incremento del canone) si ricadrebbe nell’ambito della giurisdizione del GA.
Considerato che, con atto del 30 ottobre 2019, depositato l’8 novembre 2019, la ricorrente Itailgas, con dichiarazione autenticata dal difensore in giudizio, ha dichiarato di rinunciare agli atti del processo;
che l’atto è stato notificato, a mezzo PEC, al Comune, il 5 novembre 2019 e, dal destinatario, ricevuto in pari data;
che, in tali casi, “la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.” (Sez. 6 – L, Sentenza n. 3971 del 2015);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., deve dichiararsi estinto il giudizio;
che, quanto alle spese processuali, le stesse vanno compensate tra le parti avendo il rinunciante giustificato la rinuncia in base all’avvenuta pronuncia di merito da parte del giudice adito, che ha regolato proprio in suo favore la controversia;
che, quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. sez. 6, Ordinanza n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
Dichiara estinto il processo; spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la NON sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 19 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019
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