LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13864-2017 proposto da:
C.C., J.M.M.I., T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO BOER, rappresentati e difesi dall’avvocato TIZIANA LAMARINA;
– ricorrenti –
contro
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA, in persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA GHEZZI, GERIMANO DONDI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 820/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.
RILEVATO
che:
1.- la corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 2/12/2016, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato i ricorsi proposti da C.C., T.A. e J.M.M.I., volti ad ottenere l’accertamento della nullità dei termini apposti ad una serie di contratti di lavoro subordinato stipulati con la Fondazione Teatro Comunale di Bologna (d’ora in poi solo Fondazione) a partire dal 1998 e proseguiti anche sotto la vigenza del D.Lgs. n. 368 del 2001;
2.- la Corte ha ritenuto che la clausola appositiva del termine fosse sufficientemente specifica, risultando individuate le singole produzioni artistiche per le quali i ricorrenti erano stati assunti; ha altresì escluso la possibilità di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato in forza del disposto di cui al D.L. n. 64 del 2010, art. 3, comma 6, convertito in L. n. 100 del 2010, stante il suo valore meramente confermativo della inapplicabilità ai suddetti rapporti di lavoro delle norme in tema di rinnovo dei contratti a tempo determinato, riassunzione del lavoratore e assunzioni successive, già previste dal D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
3.- per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il T., la C. e la J., articolando plurimi motivi; ha resistito con controricorso la Fondazione; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata comunicata alle parti. I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1.- i motivi di ricorso sono così prospettati:
1.1. violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e), e della L. n. 368 del 2001, art. 1: si assume che il requisito della specificità non è soddisfatto dalla indicazione del nome dello spettacolo essendo necessaria la specificazione della natura e dello scopo dell’assunzione a termine e della necessità di un apporto peculiare e temporaneo del singolo lavoratore che non può essere fornito dal personale assunto in pianta stabile;
1.2. – violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, artt. 1 e 3, e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con riferimento alla necessità di un rapporto tra assunzione ed esigenze temporanee, non soddisfatto dalla mera indicazione dello spettacolo per la cui realizzazione l’assunzione avvenuta;
1.3.- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sotto il profilo dell’omessa valutazione della prova documentale, non avendo la Corte esaminato l’intero contenuto dei contratti che prevedevano causali concomitanti (esigenze di produzione, accordo sindacale L. n. 56 del 1987, ex art. 23, e, in alcuni casi, sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto) e tra esse confliggenti;
1.4.- violazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e della L. n. 56 del 1987, art. 23, con riferimento all’art. 3 C.C.N.L. Fondazioni lirico sinfoniche: la presenza di più motivazioni concomitanti diverse tra loro rendevano indeterminata la causale;
1.5.- violazione della Dir. 70/1999/CE e dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 260/2015 e dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 26/2/2015 nella causa C-238/2014: si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso l’abuso nelle assunzione a termine da parte delle Fondazioni liriche, ritenendolo legittimato dalla natura stessa dell’attività consistente nella produzione di spettacoli lirici e sinfonici;
1.6. – violazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, e della L. n. 56 del 1987, art. 23, in riferimento all’art. 3 C.C.N.L. Fondazioni lirico sinfoniche, in ordine al rispetto della clausola di contingentamento, la cui prova incombeva sul datore di lavoro e andava verificato anche d’ufficio;
2.- esaminando congiuntamente i primi due motivi del ricorso, che assorbono in sè, per le ragioni che si andranno ad esporre, anche il quinto motivo, deve preliminarmente respingersi l’eccezione di inammissibilità delle censure sollevata dalla controricorrente sotto il profilo della loro novità, dal momento che l’impianto motivazionale della sentenza qui impugnata è sostanzialmente fondato sulla natura specifica della causale apposta ai contratti: al riguardo, la Corte territoriale ha affermato “la piena legittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti in quanto nei singoli contratti risultano specificamente individuate le singole produzioni, i singoli spettacoli e comunque le singole rappresentazioni per le quali gli appellanti dovevano integrare l’organico stabile della Fondazione appellata” (pag. 4, penultimo periodo); si legge ancora nella sentenza: “alla luce delle caratteristiche tipiche dell’attività dell’appellata e del cd. cartellone, da un lato, e della struttura dei contratti… che fanno riferimento alla singola produzione, o al singolo spettacolo ovvero alla singola rappresentazione, dall’altro lato, deve ritenersi integrata la sussistenza delle esigenze tecniche e produttive che legittimano l’apposizione del termine” (pag. 5, penultimo periodo);
la questione della specificità della causale e della effettiva sussistenza delle ragioni legittimanti le assunzioni a termine è dunque pienamente entrata nel dibattito processuale, con la conseguenza che le censure mosse dai ricorrenti sono senz’altro conferenti e ammissibili;
2.1. – i motivi in esame sono fondati in ragione di principi già affermati in materia da questa Corte, qui condivisi e le cui motivazioni vengono qui sinteticamente riprese (v. da ultimo, Cass. 19/4/2019, n. 11122; v. pure Cass. 16/10/2018, n. 25800; Cass. 20/4/2018, n. 9896; Cass. 9/1/2017, n. 208; Cass. Corte 28/9/2016, n. 19189; Cass. 20/3/2014, n. 6547);
2.2.- successivamente alla trasformazione delle Fondazioni lirico sinfoniche (a partire, dunque, dal 23 maggio 1998), e fino all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati da dette Fondazioni si applica la disciplina prevista dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, con l’unica esclusione costituita della citata L., art. 2, relativa alla proroghe, alla prosecuzione ed ai rinnovi dei contratti a tempo determinato, come stabilito dal D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22;
2.3.- dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati dal personale delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dal D.Lgs. n. 367 del 1996, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, con le uniche esclusioni costituite dall’art. 4, relativo alle proroghe, e dall’art. 5, relativo alle prosecuzioni ed ai rinnovi, come stabilito da detto D.Lgs, art. 11, comma 4;
2.4.- la violazione “delle norme che prevedono la forma scritta ad sul2stantiam e la specifica indicazione della causale,…, devono essere riportate nell’ambito della disciplina ordinaria del contratto di lavoro a tempo determinato, con la conseguente conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato” (Cass. n. 6547/2014 cit.);
2.5.- l’esclusione dell’applicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001 alle Fondazioni lirico-sinfoniche opera in caso di successione di contratti e non si estende alle anomalie genetiche dei medesimi, come riscontrato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 260 del 11 dicembre 2015, che ha richiamato non solo Cass. n. 6547/2014, ma anche Cass. n. 10924, n. 10217, n. 7243, n. 5748 del 2014, oltre alle più risalenti Cass. n. 18263 del 2013n. 11573 del 2011, quali espressione di un “orientamento conforme” e “restrittivo” nel sancire che il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato per le fondazioni liriche è circoscritto alla materia dei rinnovi e a quella connessa delle proroghe, ma non investe ogni ipotesi di violazione delle norme sulla stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine;
2.6. in definitiva, la specialità della disciplina del contratto a tempo determinato del personale delle fondazioni liriche, per il resto interamente sottoposto alla disciplina del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato dell’impresa (D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22; D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1) è, dunque, limitata all’inapplicabilità delle disposizioni relative alle proroghe ed ai rinnovi, come già prevedevano la L. n. 426 del 1977, art. 3, la L. n. 230 del 1962, art. 2 e, da ultimo, il D.Lgs. n. 368 del 2001, citato art. 11;
2.7.- “un generale impedimento alla trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato non può trarsi neppure dalle leggi che negli anni hanno imposto il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per le fondazioni, in ragione del contenimento della spesa pubblica, divieto ribadito nel D.Lgs. n. 64 del 2010, art. 3, comma 5: si tratta di norme esterne alla fattispecie dedotta in giudizio, siccome riguardanti il funzionamento e l’autorganizzazione del datore di lavoro che, pur potendo incidere indirettamente sulla esistenza del rapporto di lavoro invocata dal privato, non possono far degradare la sua posizione di diritto soggettivo sorta in conseguenza di atti di gestione del rapporto di tipo privatistico (cfr, Cass., sez. un, 14 dicembre 1999, n. 894); neppure può ritenersi che la conversione del contratto sarebbe impedita dall’art. 1 C.C.N.L., che prevede per il personale in esame le assunzioni per concorso, in quanto la circostanza che le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengano di norma per concorso pubblico (disposizione ben diversa da quella di cui all’art. 97 Cost.) non pone limitazioni al giudice in caso di accertata sussistenza dei presupposti per la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (Cass. n. 9896/2018, cit.; Cass. 9 gennaio 2017, n. 208);
2.8.- tali conclusioni risultano ora imposte anche dalla interpretazione della normativa considerata, data dalla Corte di giustizia nella causa Sciotto (Corte di giust. 25 ottobre 2018, causa C-331/17) e dalla necessità di evitare gravi disparità di trattamento anche alla luce della dottrina Milkova (V. Corte Giust. 9 marzo 2017, Causa C- 406/15, Milkova), dovendo scongiurarsi il rischio che la distinzione operata da una normativa nazionale tra i lavoratori subordinati a tempo determinato alle dipendenze di un qualsiasi datore di lavoro privato e quelli che svolgano le medesime mansioni alle dipendenze di una Fondazione lirica, non risulti adeguata al fine perseguito da tale normativa (sul punto, cfr. diffusamente, Cass. 19/4/2019, n. 11122; cui adde, Cass. 14/5/2019, n. 12776; Cass.25/3/2019, n. 8303);
2.9.- la sentenza della Corte di giustizia Sciolto citata ha ulteriormente chiarito, quanto alle particolarità inerenti al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, che “è vero che la programmazione annuale di spettacoli artistici comporta necessariamente, per il datore di lavoro, esigenze provvisorie in materia di assunzione. Così, l’assunzione temporanea di un lavoratore al fine di soddisfare le esigenze provvisorie e specifiche del datore di lavoro in termini di personale può, in via di principio, (ma si tratta di valutazione rimessa al giudice del merito) costituire una “ragione obiettiva” ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), del suddetto accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C-22/13, da C61/13 a C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 91, nonchè del 14 settembre 2016, Pèrez López, C-16/15, EU:C:2016:679, punto 44). Infatti, le esigenze artistiche o tecniche connesse alla rappresentazione di uno spettacolo possono essere tali da rendere necessaria un’assunzione temporanea. Lo stesso vale qualora occorra provvedere alla sostituzione di un artista o di un tecnico non disponibile, in particolare, a causa di malattia o di maternità. Al contrario, non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nelle istituzioni culturali di cui trattasi che rientrano nella normale attività del settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche”;
2.10. il quadro normativo e giurisprudenziale si completa inoltre con il richiamo dell’orientamento di questa Corte (ribadito da Cass. n. 17064 del 2015), espresso riguardo all’ipotesi prevista dalla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. e), secondo cui “il prescritto requisito della specificità esige che le caratteristiche oggettive dello spettacolo o del programma richiedano un apporto peculiare e temporaneo, che non possa essere fornito dal personale assunto in pianta stabile; pertanto, va esclusa la liceità dell’apposizione del termine nell’ipotesi di mera individuazione nel contratto dello spettacolo o del programma per la cui realizzazione il dipendente sia assunto, senza alcuna specificazione circa la natura e lo scopo di essi e prescindendo dalla temporaneità delle esigenze che rendono necessaria l’assunzione” (Cass. n. 22657 del 2012, con ivi ulteriori richiami; Cass. n. 15455 del 2012; Cass. n. 774 del 2000);
2.11.- la portata di tali principi non può dirsi scalfita dall’entrata in vigore in vigore del D.L. 28 giugno 2019, n. 59, convertito in legge con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 81, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, stante il principio generale della irretroattività della legge sancito dall’art. 11 preleggi ed in mancanza nel testo legislativo “de quo” di una disposizione che deroghi a tale principio;
3.- il giudice di merito non ha fatto buon governo dei principi su richiamati in forza dei quali il legislatore, richiedendo l’indicazione, da parte del datore di lavoro, delle ‘specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivò, ha inteso stabilire, in conformità alla Dir. 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (sentenza del 23 aprile 2009, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 42005, in causa C-144/04), un onere di indicazione sufficientemente dettagliata della causale con riguardo al contenuto, alla sua portata spazio-temporale e, più in generale, circostanziale, sì da assicurare la trasparenza e la verificabilità di tali ragioni;
3.1.- nel caso di specie, l’assenza di qualsivoglia precisazione in ordine alla natura ed allo scopo dei contratti, alla temporaneità delle esigenze che hanno reso necessario il ricorso all’assunzione a termine, alla professionalità del soggetto assunto, in una parola, l’assenza di precisazioni in ordine alla particolarità dell’apporto lavorativo per ciascuno dei diversi spettacoli con riferimento a ragioni tecnico artistiche, avrebbero dovuto indurre la Corte d’appello a ritenere non idonei gli elementi addotti dalla Fondazione a sostegno del ricorso alla stipulazione di contratti a termine;
3.2.- per tali considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata onde consentire al giudice del rinvio un nuovo esame della fattispecie concreta, alla stregua dei principi di diritto innanzi esposti;
4.- quanto ai restanti motivi, il terzo, il quarto ed il sesto sono inammissibili perchè pongono questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata, che involgono accertamenti di fatto non consentiti in questa sede, e la parte non deduce in che termini, in quale atto ed in quale fase processuale esse sarebbero state sottoposte al giudice del merito, in ossequio al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (Cass. 09/08/2018, n. 20694).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il quinto, inammissibili i restanti motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019