LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18161/2015 R.G. proposto da:
C.C., M.F., Ma.Fo., rappresentati e difesi dall’Avv. Antonio Cirillo per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’Avv. Daniela Frataccia alla via Vespasiano n. 48;
– ricorrenti –
contro
Fallimento ***** s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Roberto Pellegrino per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. Natalia Paoletti alla via Barnaba Tortolini n. 34;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 4388, depositata il 31 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2019.
Letta la memoria depositata dai ricorrenti.
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– La controversia riguarda un villino in ***** occupato da C.C., vedova M., nonchè dai figli M.F. e Fo., immobile che il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, ha ritenuto di proprietà del Fallimento “***** s.r.l.”, accogliendo la domanda della massa per la condanna degli occupanti al rilascio e ai danni.
– Soccombenti anche in appello, C.C. e i figli ricorrono per cassazione con quattro motivi.
– Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 948,2697 c.c., il secondo violazione degli artt. 100,112,113,115,116 c.p.c., art. 2697 c.c., il terzo violazione degli artt. 99,116 c.p.c., art. 2697 c.c. e omesso esame.
– I tre motivi vanno esaminati unitariamente, poichè convergono nel censurare la sentenza d’appello laddove essa qualifica l’azione recuperatoria del Fallimento in termini personali, anzichè reali, in tal modo sollevando l’attore dall’onere di fornire la prova rigorosa del suo diritto di proprietà.
– I motivi sono fondati, alla luce del principio secondo il quale l’azione personale di restituzione è diretta ad ottenere l’adempimento dell’obbligo di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto in forza di negozi giuridici che non presuppongono necessariamente la qualità di proprietario del tradens, in ciò distinguendosi dall’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei riguardi di chi dispone del bene in via di fatto, nell’assenza anche originaria di ogni titolo, azione reale, quindi, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto dell’attore (Cass. 10 ottobre 2018, n. 25052).
Il principio è in linea con quanto stabilito dalle Sezioni Unite in ordine alla qualificazione dell’azione dominicale di recupero di un bene da altri detenuto nell’assenza anche originaria di ogni titolo, azione che costituisce rivendica giacchè fondata non su un rapporto obbligatorio inter partes, ma sul diritto di proprietà erga omnes, del quale ultimo, pertanto, l’attore deve fornire piena prova, tramite dimostrazione dell’acquisto a titolo originario da parte sua o di uno dei suoi danti causa a titolo derivativo (Cass., sez. un., 28 marzo 2014, n. 7305).
Nella specie, lo stesso giudice d’appello dà atto essere carente anche solo la prospettazione di un titolo di occupazione immobiliare da parte dei C. – M., sicchè l’azione recuperatoria del Fallimento “***** s.r.l.” non poteva essere qualificata se non nei termini della rivendicazione, col rigoroso onere probatorio che a questa si addice.
Vero che il Fallimento “***** s.r.l.” vanta un titolo originario d’acquisto del villino, id est l’accessione al suolo di edificazione, ma la probatio diabolica deve riguardare anche, ed anzi primariamente, la proprietà del medesimo suolo di incorporazione, riguardo al quale consta unicamente un titolo d’acquisto derivativo (compravendita per notaio T. del 4 marzo 1993).
Devono essere accolti i primi tre motivi di ricorso; è assorbito il quarto motivo, perchè attinente ad un profilo logicamente successivo a quello rivendicatorio (liquidazione del danno da occupazione illegittima).
La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che regolerà le spese processuali, incluse quelle del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto.
Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019
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