LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14454-2017 proposto da:
Z.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Sistina 125, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di Val Gardena, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Lucio De Angelis, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso lo studio dell’avvocato Rosalda Rocchi, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Unità 13, presso lo studio dell’avvocato Luisa Ranucci, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7141/2016 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28/11/2016;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 marzo 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
Che:
Z.M., creditore di Roma Capitale, ha appellato una sentenza con la quale il Tribunale di Roma accertava l’esistenza dell’obbligo dei terzi pignorati, limitatamente al capo relativo alle spese processuali, sostenendo che le stesse fossero state liquidate in misura inferiore ai minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali; che la Corte d’appello di Roma ha rigettati il gravame e ha condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite, nonchè al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata;
che, contro tale sentenza, lo Z. ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, cui hanno resistito con controricorso Roma Capitale, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
che, prima che fosse fissata la camera di consiglio per la trattazione del ricorso, lo Z. ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso nei confronti della sola Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.;
che il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata;
che il ricorrente ha depositato memorie difensive, nonchè un’ulteriore nota nella quale ha indicato la pendenza di ulteriori cinque ricorsi di analogo tenore, di cui ha chiesto la trattazione unitaria;
che appare opportuna una trattazione unitaria di tali ricorsi.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019