LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19735-2018 proposto da:
D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 190, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FAVINO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO TARLAO;
– ricorrente –
contro
JULIA VIAGGI SRL, in persona dell’amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISONZO 42-A, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE REALI, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO LUCA MIGLIORISI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/2018 del TRIBUNALE di GORIZIA, depositata il 28/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
Che:
D.S.M. conveniva in giudizio la Julia Viaggi s.r.l. esponendo che aveva stipulato con la suddetta società un contratto di viaggio turistico collettivo, di nove giorni, in Siria e Giordania, ma, all’arrivo nell’aeroporto di Aleppo, era stata fermata dalla polizia siriana per la presenza di un timbro sul passaporto che denotava un precedente transito in Israele;
aggiungeva che era stata trattenuta in aeroporto, aveva dovuto raggiungere la città di Amman successivamente e a sue spese, per poi essere nuovamente fermata a causa della mancanza del visto d’ingresso, che era collettivo;
specificava che solo in un ulteriore secondo momento era riuscita a raggiungere gli altri compagni di viaggio trascorrendo in gruppo gli ultimi tre giorni;
chiedeva il ristoro dei danni anche non patrimoniali da vacanza rovinata;
resisteva la Julia Viaggi s.r.l. controdeducendo di aver fornito una nota informativa sulle formalità d’ingresso in una riunione tenuta cinque giorni prima della partenza, fornendo poi tutta l’assistenza possibile nel caso, assicurando un volo per Amman, visite con auto privata e guida locale;
il Giudice di pace respingeva la domanda con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui seppure doveva ritenersi integrato l’inesatto adempimento della convenuta, che non aveva fornito per iscritto le informazioni necessarie prima della conclusione del contratto, ciò nondimeno la parte attrice non aveva dedotto, e neppure provato, di non aver potuto visionare l’opuscolo informativo consegnato prima di partire, in tempo pertanto utile a evitare il viaggio in relazione al quale si pretendevano i danni, sicchè doveva escludersi vi fosse la prova della sussistenza del nesso causale tra questi ultimi e la condotta inadempiente della società;
avverso questa decisione ricorre per cassazione D.S.M., articolando tre motivi;
resiste con controricorso Julia Viaggi s.r.l.;
le parti hanno depositato memorie;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
RILEVATO
Che:
con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 87, poichè il Tribunale avrebbe eluso la previsione di legge invocata che imponeva l’informativa scritta prima della conclusione del contratto, inadempienza avvenuta così come accertato dallo stesso giudice di merito;
con il secondo motivo si prospetta la violazione o falsa dell’art. 2697 c.c., e della D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 93, poichè il Tribunale avrebbe errato violando le regole del riparto degli oneri probatori che imponevano all’organizzatore e venditore di rispondere dei danni in mancanza di prova, da loro offerta, in ordine al fatto che l’inadempimento sarebbe stato determinato da impossibilità della prestazione, dovuta a causa non imputabile;
con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 132, c.p.c., poichè il Tribunale sarebbe incorso in una motivazione apparente in quanto irresolubilmente contraddittoria nell’affermare da una lato la sussistenza dell’inadempimento, dall’altro il sostanziale contrario, individuato nell’utile trasmissione delle informazioni scritte prima della partenza seppure non prima della conclusione del contratto;
Rilevato che ad avviso del Collegio il primo motivo implica profili di novità nomofilattica;
lo scrutinio del ricorso va dunque rinviato alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019