LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7637-2019 proposto da:
FREZZA GIORGIO difensore di B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 655/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
l’Avv. Giorgio Frezza nella qualità di difensore di M.B. ha presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza di questa Corte n. 65 del 2019, emessa nel giudizio d’impugnazione intentato da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze depositata in data 21 marzo 2017, denunziando l’omissione nel dispositivo della distrazione delle spese legali a carico della Società risultata soccombente, in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario;
Poste Italiane non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da Sez. Un. 16037 del 2010, seguita poi da Cass. n. 293 del 2011, Cass. n. 12437 del 2017), all’omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. n. 3566 del 2016);
tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali esatti termini, v. Cass. n. 15346 del 2011; Cass. n. 18157 del 2014; Cass. n. 2691 del 2016 e, da ultimo, Cass. n. 13283 del 2019);
nella specie, il ricorso è stato proposto dal difensore che ha dichiarato di agire quale procuratore di M.B., in forza della procura rilasciata a margine del controricorso nel giudizio di cassazione, ma l’atto risulta formato e sottoscritto dal solo procuratore (v. Cass. n. 18157/2014, cit.), sicchè permane la necessità che l’atto, prima di ogni altra decisione, sia notificato anche alla parte da lui rappresentata nel termine reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all’esito della verifica dell’ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta correzione.
P.Q.M.
La Corte dispone notificarsi il ricorso a M.B. personalmente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, Il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019