LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15668/2018 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA MUTUA DI SOCCORSO E PREVIDENZA, in persona del suo Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSIMI N. 154, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTU, rappresentata e difesa dall’avvocato MATILDE MURA;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CARLOFORTE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 981/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 23/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. La società cooperativa di Mutuo Soccorso e Previdenza di Carloforte ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari che – confermando, sia pur con diversa motivazione, la pronuncia del Tribunale – aveva respinto la domanda proposta per ottenere la condanna del Comune di Carloforte – comodatario del Cine-Teatro della Cooperativa per lo svolgimento di un evento di due giorni – a tenerla indenne dalle pretese derivanti dalla sentenza definitiva pronunciata in favore di una partecipante che si era infortunata e che aveva agito nei confronti della odierna ricorrente ex art. 2051 c.c..
2. Ha resistito il comune intimato con controricorso illustrato anche da memoria.
CONSIDERATO
che:
1. La complessità della controversia impone una breve sintesi degli aspetti fattuali della vicenda.
1.1. La società cooperativa Mutuo Soccorso e Previdenza, proprietaria del ***** concesse la struttura in comodato per due giorni al Comune per lo svolgimento di una manifestazione organizzata da un istituto comunale durante il quale una spettatrice cadde riportando lesioni, a seguito delle quali convenne in giudizio la cooperativa dinanzi al Tribunale di Cagliari per essere risarcita ex art. 2051 c.c..
1.2. La Cooperativa – che rimase contumace in quella sede – venne condannata al pagamento di circa Euro 70.000,00 in favore della danneggiata: convenne quindi il Comune di Carloforte in separato giudizio chiedendo di essere tenuta indenne da qualsiasi pagamento in ragione del contratto di comodato stipulato che prevedeva, all’art. 3, che il l’ente locale comodatario si assumeva ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a persone o cose.
Il Tribunale respinse la domanda: pur ritenendo infondata, infatti, l’eccezione di nullità del patto di manleva, ritenne che la condotta della Cooperativa – che era rimasta contumace del primo giudizio e non aveva chiamato in causa il Comune (non consentendogli, in tal modo, di attivare la garanzia assicurativa) – era idonea a configurare una rinuncia alla manleva.
1.3. La Corte territoriale ha confermato la pronuncia, impugnata dalla Cooperativa, con diversa motivazione, affermando che, pur non configurabile una rinuncia alla garanzia pattuita, la clausola contrattuale che prevedeva la manleva doveva ritenersi nulla per genericità degli eventi assicurati e per mancata indicazione dell’importo massimo garantito: veniva, al riguardo, applicato analogicamente l’art. 1938 c.c., riguardante la disciplina della fideiussione.
2. Tanto premesso si osserva quanto segue.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112,324,320 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c..
Assume che la Corte d’appello si era pronunciata su un capo della sentenza di primo grado – concernente l’eccezione di nullità della clausola di manleva, per violazione dell’art. 1938 c.c., respinta espressamente dal Tribunale – che non era stato impugnato con appello incidentale dal Comune di Carloforte e che, pertanto, conteneva una statuizione ormai definitiva.
Precisa, al riguardo, che il Comune si era limitato a riproporre in appello genericamente “tutte le eccezioni già sollevate in primo grado”, e che ciò non poteva ritenersi sufficiente a sollecitare la riforma della sentenza sulla specifica questione che avrebbe imposto la formale e specifica proposizione di una impugnazione incidentale.
2.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1938 c.c.: lamenta che la norma richiamata non era applicabile al caso di specie e, pertanto, la clausola di manleva, per la sua validità, non imponeva un importo massimo garantito così come erroneamente affermato dalla Corte.
2.3. Con il terzo motivo, sempre ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione degli artt. 1346 e 1938 c.c.: la ricorrente contesta, al riguardo, la statuizione di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, visto che il contenuto del contratto, all’interno del quale la clausola era collocata, consentiva la determinazione dell’arco temporale entro il quale si dovevano verificare gli eventi che facevano insorgere la responsabilità del Comune.
3. Il primo motivo è fondato.
3.1. La Corte territoriale afferma espressamente che l’eccezione di nullità della clausola era stata respinta dal primo giudice (cfr. pag. 5 della sentenza) e che il Comune di Carloforte si era limitato a riproporre tutte le difese ed eccezioni già formulate nel primo grado: poichè fra queste c’era anche l’eccezione di nullità della clausola sulla quale il Tribunale si era espressamente pronunciato, sarebbe stato necessario, ex art. 346 c.p.c., che sulla specifica questione fosse proposto appello incidentale.
3.2. Questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato secondo il quale “in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., comma 2 (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2), nè sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345 c.p.c., comma 2” (cfr. Cass. SU 11799/2017; Cass. 24658/2017; Cass. 21264/2018).
3.3 La pronuncia dei giudici d’appello sulla specifica questione ha violato il principio del giudicato e deve pertanto essere cassata.
4. Le restanti censure rimangono logicamente assorbite e dovranno essere integralmente riesaminate nei limiti delle statuizione non ancora definitive che dovranno essere oggetto di riesame.
5. In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione che provvederà al riesame della controversia alla luce del principio di diritto sopra evidenziato e rivaluterà l’intero assetto contrattuale, pronunciandosi sulla domanda di manleva/rivalsa proposta dalla Cooperativa nei confronti del Comune alla luce delle statuizioni, ormai definitive, che hanno escluso sia la rinuncia alla garanzia da parte della Cooperativa sia la nullità della clausola per contrarietà all’art. 1938 c.c..
6. La Corte di rinvio deciderà altresì sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019
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