Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.32493 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25596/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, ***** nella persona di D.G.A. Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE, 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MARIA GAZZONI, rappresentata e difesa dall’avvocato VIVIANA DE BELLO;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 8456/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/10/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

A.G., con ricorso in riassunzione, si opponeva a un pignoramento presso terzi eseguito del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72 bis, dal concessionario per la riscossione dei tributi, deducendo di aver adito previamente il giudice tributario,che aveva pronunciato sentenza di difetto di giurisdizione, e nel merito eccependo, oltre a vizi propri dell’atto opposto, la mancata notifica di atti prodromici, la conseguente decadenza e comunque prescrizione;

il Tribunale, davanti al quale resisteva Equitalia Sud s.p.a., dichiarava il difetto di giurisdizione parziale relativamente alla domanda inerente ad una delle cartelle di pagamento avente ad oggetto una pretesa erariale, annullava altre due cartelle, rilevando, rispetto a tutte, l’invalidità della notifica, e statuendo, di conseguenza, la nullità del pignoramento, con disposizione di restituzione delle somme trattenute dal terzo alla parte ricorrente;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., già Equitalia Sud s.p.a., articolando tre motivi;

Rilevato che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.c., L. n. 69 del 2009, art. 59,D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e la contraddittoria motivazione, poichè il Tribunale avrebbe dovuto sollevare conflitto negativo di giurisdizione non potendo declinarla specularmente al giudice tributario, e comunque poichè il giudicante di prime cure avrebbe errato pronunciando egualmente l’invalidità della notifica riguardo alla cartella valutata come oggetto del diverso perimetro giurisdizionale;

con il secondo motivo si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, in uno al vizio motivazionale, poichè il Tribunale avrebbe errato ritenendo invalida la notifica a mezzo della sola spedizione postale effettuata direttamente dall’esattore, con ricezione che risultava essere avvenuta da persone abilitate;

con il terzo motivo si prospetta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 25 e 50, nonchè artt. 112 e 115 c.p.c., poichè il Tribunale avrebbe errato ritenendo invalidante il mancato invio dell’intimazione di pagamento ex art. 50, citato, trattandosi di questione non sollevata dalla parte;

Rilevato che:

Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

innanzi tutto è necessario chiarire che il Tribunale non ha dichiarato nulla la cartella per cui ha rilevato il difetto di giurisdizione;

pur con eguale numero finale, si tratta però di cartelle diverse e relative infatti ad anni differenti: la cartella annullata è la n. ***** (anno 2003), e la cartella oggetto di declinatoria di giurisdizione è la n. ***** (anno 2007);

il Tribunale, quindi, ha declinato la giurisdizione limitatamente alla domanda, ritenuta svolta, estesa al merito della pretesa erariale sottesa all’individuata cartella;

sul punto, poi, la parte non nega la natura fiscale del ragione di credito e la sussistenza, pertanto, della giurisdizione tributaria, mentre osserva che il secondo giudice avrebbe dovuto comunque trattare la domanda una volta omesso il conflitto negativo di giurisdizione della L. n. 69 del 2009, ex art. 59 (comma 3), “ovvero rimetterla alla Commissione tributaria provinciale” (pag. 4 del ricorso);

il vizio quale dedotto va dunque qualificato come “error in procedendo”, fermo che quand’anche si ipotizzasse attenere alla giurisdizione, su quest’ultima non vi è questione neppure alla luce della univoca giurisprudenza delle Sezioni Unite, in ragione appunto della natura del credito preteso (cfr., variamente, Cass., Sez. U., 23/07/2018, n. 19523; Cass., 31/05/2011, n. 11967; Cass., Sez. U., 03/07/2009, n. 15593), con esclusione della necessità di rimessione alle SS.UU.;

in rito, pertanto, deve osservarsi che il mezzo per impugnare, in ogni tempo, il contenuto della seconda declinatoria di giurisdizione sulla medesima domanda è invece la differente denuncia ex art. 362 c.p.c., comma 1, n. 1 (Cass., Sez. U., 30/03/2017, n. 8246, in tema di analogo conflitto tra giudice amministrativo e ordinario), per cui peraltro necessita che, unitamente al ricorso per cassazione che denunci il conflitto, sia depositata (come non avvenuto nel caso di specie), a pena di improcedibilità (art. 369 c.p.c.), copia autentica di entrambi provvedimenti che lo hanno determinato, in quanto indispensabili a risolvere la questione di giurisdizione (Cass., 05/10/2009, n. 21196);

al contempo, il Tribunale deve ritenersi aver in realtà rimesso la trattazione della specifica domanda al giudice tributario, operando il termine legale per la riassunzione, implicata dalla statuita “traslatio”, di cui all’art. 59, citato, comma 2;

il secondo e terzo motivo, dà esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati;

va premesso che il Tribunale ha pronunciato sentenza definita “parziale”, affermando che “stante l’irrituale notifica delle cartelle, qui dichiarata, per le valutazioni in ordine alle pretese va disposta l’integrazione del contraddittorio in relazione all’ente impositore litisconsorte necessario come da separata ordinanza” (pag. 5 della sentenza);

il giudice ordinario di prime cure, per converso, ha qualificato ex art. 617 c.p.c., le residue deduzioni davanti a lui (pag. 3 della sentenza), statuendo, come detto in parte narrativa, l’invalidità delle notifiche delle cartelle e il vizio derivato del pignoramento per mancanza di previa valida intimazione, di pagamento;

la prima statuizione è manifestamente errata;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica della cartella esattoriale del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione, il quale può eseguirla mediante semplice invio diretto, produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in coerenza col principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (cfr., ad es., Cass., 28/12/2018, n. 33563, Cass., 29/07/2016, n. 15795);

inoltre, la questione inerente all’omesso invio dell’intimazione di pagamento, risulta non formulata dalla parte con l’opposizione, come dimostrato in ricorso (pagg. 5-6) e come riscontrabile dagli atti prodotti, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 617 c.p.c.);

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia al Tribunale di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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