LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10584/2018 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE GREGORIO VII N. 16, presso lo studio dell’avvocato M.G.
difensore di sè medesimo;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4149/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
RILEVATO
che:
1. Con ricorso notificato il 29 marzo 2018 l’avvocato M.G. ricorre per la cassazione della sentenza n. 4149/2017 emessa dalla Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 29 settembre 2017, non notificata. La parte intimata, Generali Italia S.p.A., nei confronti della quale l’attore, per quanto si coglie nella sentenza impugnata, aveva fatto valere in via di appello incidentale l’inefficacia di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, non è comparsa nonostante la regolarità della notifica. Parte ricorrente ha depositato memoria fuori dal termine. Il ricorso è affidato a quattro motivi.
CONSIDERATO
che:
1. Nel ricorso viene dedotta la nullità della sentenza che ha accolto l’appello incidentale dell’assicuratrice di cui il ricorrente lamenta: i) la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., nell’accogliere l’eccezione di risoluzione del contratto ex art. 1901 c.c.; ii) la inammissibilità dell’appello incidentale svolto dalla compagnia assicuratrice, per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c., perchè risultata vittoriosa nel primo grado; iii) la violazione della norma di cui all’art. 116 c.p.c., in relazione alla valutazione di un documento, ritenuto non costituire quietanza di pagamento del premio relativo al periodo 2012/2013, in quanto il singolo elemento doveva valutarsi unitamente agli altri documenti probatori acquisiti in corso di causa e iv) la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame delle condizioni generali del contratto di cui alla clausola n. 9, nonchè di altri documenti allegati tesi a provare la proroga del contratto in mancanza di disdetta.
2. Il ricorso va innanzitutto dichiarato inammissibile perchè sia nella esposizione sommaria del fatto, sia nei singoli motivi di impugnazione sussistono due vizi di redazione del ricorso insormontabili, riguardanti le modalità di redazione e la eventuale attinenza dei medesimi con la ratio decidendi. Da un lato, nella premessa, manca una descrizione sommaria della vicenda processuale da cui possa arguirsi la materia del contendere e lo sviluppo processuale della vicenda assicurativa nei due gradi di giudizio; dall’altro, nei motivi dedotti, tale carenza argomentativa, oltre a non sanarsi, si arricchisce di un ulteriore difetto che costituisce autonomo motivo di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, consistente nella riproduzione acritica di spezzoni di difese non parimenti utili a far percepire lo sviluppo logico dei motivi, con riguardo alla critica alla ratio decidendi contenuta nella sentenza.
3. In tema di giudizio di legittimità, per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, attraverso lo svolgimento dei motivi. Tuttavia, è pur sempre necessario che in qualche parte del ricorso siano indicati i fatti storici che hanno occasionato la controversia, e le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta e giudicata, che consentano al giudice di legittimità l’immediata acquisizione, chiara e completa, dei fatti di causa sostanziali e processuali idem est della materia del contendere portata al suo vaglio critico – (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018 (Rv. 649425-01); ez. 3 -, Ordinanza n. 5640 del 09/03/2018S).
4. Purtuttavia, come sopra rilevato, anche nell’esposizione dei singoli motivi, la vicenda de qua agitur non risulta facilmente evincibile e intellegibile, sì da permettere un compiuto e sereno scrutinio delle censure mosse alla sentenza e alla sua ratio decidendi, rinvenibile, questo sì, compiutamente tramite un’autonoma lettura della sentenza, sì da rendere evidente che le censure mosse, per come sopra riportate in maniera del tutto incompleta, si rendono, oltretutto, inammissibili ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè non risultano correlate alle ragioni della decisione, ove è risultata assorbente la considerazione che, alla data di denuncia del sinistro, effettuata il *****, la polizza stipulata si era risolta di diritto, non essendo documentato il pagamento del premio annuale dopo la scadenza del 15.5.2012, una volta scrutinata la documentazione offerta a riprova di detto pagamento.
5. Trattasi, comunque, di censure mosse a valutazioni di merito in ordine al valore probatorio dei documenti allegati ove non risalta ictu oculi un omesso esame della documentazione prodotta o di domande ed eccezioni, bensì la denuncia di vizi per lo più attinenti a un’errata percezione dei documenti prodotti ed esaminati dal giudice – costituente semmai un errore revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4, comunque non delibabili in sede di giudizio di legittimità.
6. Pertanto il ricorso va dichiarato, per i plurimi motivi sopra esposti, inammissibile; nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019
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