Codice Civile > Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Codice Civile

Vigente al

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto e' da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto e' risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1633 del 25/01/2026

In materia di assicurazione contro i danni, il pagamento tardivo del premio comporta la sospensione della garanzia ex art. 1901, co. 2, c.c., con efficacia ex nunc dell’adempimento e conseguente esclusione dell’indennizzo per i sinistri verificatisi nel periodo di sospensione; l’accettazione del premio da parte dell’assicuratore non vale quale rinuncia tacita alla sospensione, ma impedisce soltanto la risoluzione di diritto del contratto.

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