Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.32504 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22006/2018 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO N. 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO FELICIOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ORAZIO FANTOZZI;

– ricorrente –

contro

SIENA NPL 2018 S.R.L., rappresentata da JULIET S.P.A., in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE PIRROTTINA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3431/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/10/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:

A.G. propose opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso ad istanza della MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con cui gli era stato intimato, in solido con altri, il pagamento di 1.048.578,24 Euro in qualità di fideiussore del Consorzio Regionale di Cooperative di Abitazione Coop. Casa Lazio soc. coop. a r.l.;

sostenne l’opponente che la fideiussione doveva considerarsi nulla ai sensi dell’art. 1938 c.c., per essere stata omessa l’indicazione dell’importo massimo garantito, atteso che il dato numerico (4.350.000.000) non specificava alcuna unità valutaria, nonchè ai sensi dell’art. 1344 c.c., in quanto il contratto aveva costituito un espediente per consentire agli amministratori del Consorzio di eludere l’obbligo di accertare senza indugio l’impossibilità di perseguire l’oggetto sociale a causa dell’irreversibile crisi economica del sodalizio;

il Tribunale rigettò l’opposizione con sentenza che è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma;

ha proposto ricorso per cassazione A.G., affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; ha resistito la Siena NPL 2018 s.r.l. (divenuta cessionaria del credito della Banca Monte dei Paschi di Siena), rappresentata da Juliet s.p.a..

CONSIDERATO

che:

col primo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 1938 c.c.), il ricorrente assume che, a fronte della “chiarezza della volontà dei contraenti di individuare l’importo massimo garantito in 4.350.000.000 senza l’indicazione della valuta di riferimento del dato numerico”, era precluso qualsiasi approfondimento interpretativo del testo contrattuale ed evidenzia il “corto circuito logico-argomentativo” in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello in quanto, dopo avere affermato che i contraenti avevano “pattuito” di individuare l’importo massimo garantito senza l’indicazione della valuta di riferimento, non avrebbe potuto attribuire alle parti “la diversa volontà di individuare l’importo massimo garantito “in 4.350.000.000 di Lire italiane””;

il motivo è infondato: la necessità di riconoscere effetti alla pattuizione priva dell’indicazione valutaria giustificava senz’altro l’utilizzo del criterio interpretativo-integrativo di cui all’art. 1367 c.c., che, lungi dal tradire la lettera della previsione e la comune intenzione dei contraenti, ne ha palesato l’effettiva volontà; nè ricorre alcun corto circuito interpretativo giacchè il rilievo descrittivo di una pattuizione mancante dell’indicazione della valuta è del tutto compatibile con la statuizione che, superando la lacuna testuale, ha ritenuto che l’importo fosse relativo a lire italiane;

il secondo motivo (che deduce la violazione degli artt. 1938,2727 e 2729 c.c.) censura la sentenza per avere violato il “divieto di doppia presunzione” affermando, dapprima, che il dato numerico concerneva un valore monetario e, quindi, che tale valore si riferiva a lire italiane;

il motivo è infondato, giacchè la Corte di merito non ha effettuato alcun accertamento di natura presuntiva (risalendo da un fatto noto ad un fatto ignorato), ma si è limitata a interpretare il dato numerico in termini di valore monetario e a ritenerlo espresso in lire italiane;

col terzo motivo (che deduce la violazione degli artt. 1938 e 2697 c.c.), il ricorrente rileva che la Banca Monte dei Paschi di Siena aveva dedotto di avere incorporato la Banca Antonveneta s.p.a. – che aveva stipulato la fideiussione con l’ A. – e assume che dall’atto di fusione prodotto dall’opposta emergeva che la Banca Antonveneta si era estinta, “risultando quindi il fatto certo che la fideiussione omnibus era stata rivendicata ed azionata per via monitoria dalla banca incorporante successivamente alla estinzione per incorporazione del creditore che l’aveva stipulata”;

il motivo, già di per sè inammissibile in quanto introduce una questione nuova (che non risulta trattata dalla sentenza e rispetto alla quale il ricorrente non ha dedotto se, come e quando l’abbia introdotta nei gradi di merito); è ulteriormente inammissibile in quanto non individua specificamente i termini in cui sarebbe stato violato l’art. 1938 c.c. e deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., a prescindere dalla prospettazione di un erroneo riparto dell’onere probatorio;

il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1936 e 1938 c.c., sotto il profilo della “insussistenza dell’accessorietà del contratto di garanzia rispetto al rapporto principale”, nonchè degli artt. 1938 e 2727 c.c., sotto il profilo della “presunzione semplice ricavata da un unico ed equivoco elemento presuntivo”: rilevato che ricorreva – nel caso – un contratto autonomo di garanzia, l’ A. evidenzia l’erroneità dell’assunto circa l’accessorietà del contratto ad un rapporto bancario, costituente “l’unico argomento fornito dalla Corte d’Appello a sostegno della natura monetaria del dato numerico” e ribadisce che la sentenza è incorsa in vizio motivazionale avendo ricavato da “un solo e equivoco elemento presuntivo” la conseguenza che il valore monetario era riferito a lire italiane;

il motivo è inammissibile (in quanto basato sulla questione “nuova” della qualificazione del rapporto in termini di contratto autonomo di garanzia anzichè di fideiussione) e, comunque, infondato sia perchè un rapporto di accessorietà rispetto al contratto bancario (inteso nel senso di correlazione funzionale) sussisterebbe anche al cospetto di un contratto autonomo di garanzia, sia perchè la Corte non ha compiuto alcun accertamento di natura presuntiva;

col quinto motivo, viene dedotta la violazione dell’art. 117 TUB, in relazione alla “nullità delle fideiussioni prestate per obbligazioni condizionate o future stipulate su moduli conformi alle norme ABI per violazione delle norme antitrust”, assumendosi che “il contratto risulta nullo anche perchè redatto su formulario predisposto sulla base delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione”;

il motivo (che introduce per la prima volta il tema della nullità per violazione della normativa antitrust) è inammissibile in quanto presuppone un accertamento in fatto (sulle modalità di pattuizione della garanzia e sulla corrispondenza delle sue clausole alle norme bancarie uniformi ABI) che è precluso in sede di legittimità; le spese di lite seguono la soccombenza;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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