LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19349-2018 proposto da:
GALLERIA D’ARTE TORRIONE SAN FRANCESCO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1779/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VIVIDRIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di La Spezia con sentenza n. 690/16, sez 2, rigettava il ricorso proposto dalla Galleria d’arte Torrione San Francesco srl avverso gli avvisi di accertamento ***** per Ires, Iva ed Irap 2010 ritenendo che il ricorso era stato proposto tardivamente.
Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Liguria.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 1179/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che il ricorso era stato proposto tempestivamente ed espone le ragioni di ciò partendo dalla notifica a mezzo posta dell’avviso di accertamento per avvenuta giacenza, sostenendo poi che, scaduto il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso, da detto termine iniziava a decorre quello ulteriore di novanta giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1987, art. 6, comma 3, avendo presentato istanza di accertamento con adesione a cui dovevano aggiungersi i 31 giorni della sospensione feriale.
Il ricorso non è fondato.
E’ pacifico che la notifica dell’atto di accertamento si è perfezionata il 16.3.2015 (sul punto vedi Cass. 26088/15 secondo cui la notifica si perfeziona allo scadere del decimo giorno dall’avvenuto deposito e non già dalla data di ricezione da parte del destinatario della raccomandata di avviso di deposito) e che quindi il termine di sessanta giorni ha iniziato a decorrere il 17.3.15.
Secondo la ricorrente tale termine sarebbe scaduto – come detto il 16 maggio 2015 (sabato) e quindi lo stesso sarebbe stato prorogato al 18 maggio 2015.
Tale ultimo conteggio non è corretto.
Tenendo conto del fatto che il mese di aprile è di trenta giorni ed il mese di marzo di trentuno, il termine di sessanta giorni scadeva non già il 16 maggio, bensì il 15 maggio (venerdì). Conseguentemente, non essendosi perfezionato il termine in questione in un giorno festivo, quello successivo di novanta giorni iniziava a decorrere dal 16 maggio 2015 e veniva quindi a scadere, calcolando altresì i 31 giorni della sospensione feriale, il 13 settembre (domenica) con conseguente prolungamento della scadenza al 14 settembre (lunedì) ultimo giorno utile per la notifica del ricorso che è, invece, avvenuta il giorno successivo (15.9.15) e, quindi, fuori termine.
Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019