LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12306/2017 R.G. proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso lo studio dell’avvocato COSI SAVERIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2489/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/02/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2019 dal Consigliere Dott. DE STEFANO Franco.
RILEVATO
Che:
T.G. ha chiesto, affidandosi ad un ricorso articolato su cinque motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 05/05/2017, la cassazione della sentenza n. 2489 del di 08/02/2017 del Tribunale di Roma (addotta come notificata il 09/03/2017), di rigetto dell’appello da lei proposto contro l’accoglimento – da parte del Giudice di pace della Capitale con sentenza n. 16577/14 – dell’opposizione dispiegata dalla Intesa Sanpaolo all’esecuzione ai suoi danni intentata in base ad ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. (in esito a procedura esecutiva iscr. al n. 25303/02 r.g.e. del Tribunale di Roma);
ha resistito con controricorso l’intimata;
all’esito di fissazione di una prima adunanza camerale sulla proposta di definizione per manifesta infondatezza, per la quale sono state pure prodotte memorie, è stata pronunciata ordinanza interlocutoria per consentire la definizione del ricorso in uno a numerosi altri analoghi e tra le stesse parti, alcuni dei quali chiamati all’udienza delle Sezioni Unite Civili del di 11/09/2018;
all’esito del deposito delle relative sentenze, è stata formulata nuova proposta di definizione col rito di cui all’art. 380-bis c.p.c., con esse coerente, attesa l’identità della fattispecie;
la sola controricorrente deposita ulteriore memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis c.p.c., comma 2, u.p..
CONSIDERATO
Che:
il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;
dei cinque motivi di doglianza (già enunciati nella precedente ordinanza interlocutoria n. 26283/18, cui sul punto – e per quanto qui rileva – si rinvia), come pure delle difese della controricorrente, è superflua la stessa illustrazione, per l’inammissibilità del ricorso;
in controversia in tutto analoga tra le stesse parti e su ragioni alle quali possono a vario titolo ricondursi tutte le doglianze qui agitate, caratterizzata pure da identiche modalità di proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’odierna ricorrente, sono intervenute le pronunce di Cass. Sez. U. 30/11/2018, nn. 30754 e 30755;
per brevità ed essendo manifesto che alle istanze preliminari ed ai singoli motivi di ricorso, se non altro nel loro complesso considerati, può attagliarsi la soluzione data nelle appena citate pronunce, ci si può limitare a richiamarne qui integralmente la motivazione a sostegno di analoga conclusione di inammissibilità del ricorso per le modalità della sua formulazione e per l’inesigibilità da questa Corte di vere e proprie attività di estrapolazione delle reali censure dispiegate dal coacervo spesso indistinto di argomenti di fatto e di diritto e di riproduzioni pedisseque di atti o documenti di causa;
vanno pure disattese le richieste formulate successivamente per non farsi queste carico delle ragioni già illustrate nelle dette sentenze delle Sezioni Unite, che superano evidentemente le obiezioni ancora mosse dall’odierna ricorrente;
le spese – liquidate in base al valore effettivo della controversia (ordinanza di assegnazione oggetto di causa Euro 1.982,29) e non a quello dichiarato a fini fiscali – seguono la soccombenza e va dato atto, in carenza di margini di discrezionalità (Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245), di quanto in dispositivo in tema di contributo unificato in caso di reiezione dell’impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019