LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29534-2014 proposto da:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SAN PIO V n. 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIMIGLIANO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1417/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/12/2013 R.G.N. 1330/2010.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta da C.R. di inquadramento nella posizione economica C3 o C2 e dichiarato per il resto nullo il ricorso, ha ritenuto provato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili al livello C2 ed ha condannato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo 16 giugno 1999/15 luglio 2004;
2. la Corte territoriale, premesso che la nullità non poteva derivare dalla mancata produzione del c.c.n.l., che il Tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio, ha evidenziato che nella relazione di servizio dell’8 maggio 2003 erano descritte le mansioni assegnate al C. e fra queste assumevano particolare rilevanza ai fini di causa quelle di Responsabile dell’Ufficio Contenzioso e di Gestione *****, riconducibili alla posizione economica C2 in quanto comportanti attività di direzione e coordinamento di unità organiche con rilevanza esterna;
3. il giudice d’appello ha aggiunto che la stessa amministrazione aveva implicitamente riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori, assegnando al C. la posizione economica rivendicata a far tempo dal 15 luglio 2004;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese C.R..
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con l’unico motivo di ricorso il Ministero denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 commi 2, 3 e 4 c.c.n.l. Ministeri 1998/2001 e dell’allegato A) al medesimo contratto, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” e, richiamata la declaratoria contrattuale dell’area C, posizione economica C1, rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le mansioni assegnate al C. non potevano essere ritenute superiori rispetto al livello di inquadramento, perchè l’organizzazione di attività nonchè la direzione e il coordinamento di unità organiche interne rientrano nei compiti propri del profilo;
1.1. aggiunge che le mansioni svolte dovevano essere provate dal dipendente, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione di ordini di servizio, e deduce che la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione non implica svolgimento di compiti propri del “funzionario” perchè, come il legislatore ha tenuto a chiarire con la riformulazione dell’art. 417 bis c.p.c., può essere svolta da dipendenti della P.A. a prescindere dalla qualifica posseduta;
1.2. evidenzia che il C. era transitato nella posizione economica C2 a seguito delle procedure di riqualificazione e rileva, infine, che l’originario ricorrente non aveva nè descritto in dettaglio le mansioni svolte nè dimostrato che quelle connotanti la qualifica superiore fossero prevalenti rispetto alle ulteriori attività espletate;
2. non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perchè il Ministero ricorrente, pur dolendosi anche dell’errata valutazione delle risultanze processuali, addebita principalmente alla Corte territoriale l’errata interpretazione della disciplina contrattuale che viene qui in rilievo e censura la sentenza impugnata per non avere considerato la declaratoria contrattuale della posizione economica C1, ossia la qualifica di inquadramento del C.;
2.1. il legislatore, dapprima con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, e successivamente con la riformulazione, ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha attribuito alla Corte di Cassazione una funzione nomofilattica nell’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, tendenzialmente modellata ad immagine del sindacato sulle norme di legge, sicchè non è invocabile l’orientamento, richiamato dal controricorrente e non più attuale neppure per l’impiego privato, che ravvisava nell’esegesi del CCNL un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale;
3. il ricorso è fondato, perchè il giudice d’appello, nel ritenere che le funzioni di Responsabile dell’Ufficio del Contenzioso nonchè della Gestione ***** integrassero svolgimento di mansioni riconducibili all’area C, posizione economica C2, superiori rispetto a quelle di inquadramento (C1) ha omesso ogni comparazione fra le due posizioni che vengono in rilievo, non ha individuato gli elementi caratterizzanti il profilo superiore rispetto a quello di base nè ha precisato le ragioni per le quali le funzioni sopra indicate, delle quali non ha descritto il contenuto, comportassero attività di direzione e coordinamento di unità organiche con rilevanza esterna, oltre che attività ispettiva;
3.1. questa Corte ha da tempo affermato che il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cfr. fra le tante Cass. 12.5.2006 n. 11037; Cass. 28.5.2015 n. 8589; Cass. 30.3.2016 n. 6174; Cass. 27.9.2016 n. 18943; Cass. 4.10.2017 n. 23180);
3.2. si è precisato che l’osservanza dell’anzidetto criterio “trifasico” non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (Cass. n. 18943/2016 cit.);
3.3. ove, però, una delle predette fasi venga omessa, o comunque della stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè l’omissione si risolve nell’errata applicazione dell’art. 2103 c.c., o, per l’impiego pubblico contrattualizzato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, (Cass. n. 11037/2006 cit. e fra le più recenti Cass. 15.1.2018 n. 752);
3.4. con specifico riferimento all’esercizio di mansioni superiori nell’impiego pubblico si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori “soltanto l’attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni” (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 3, che ripete la formulazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25), con la conseguenza che “a tal fine il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all’esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti” (Cass. n. 20692/2004 e Cass. n. 16469/2007);
4. nella specie, premesso che nessun rilievo può essere attribuito alle precedenti qualifiche funzionali, divenute inapplicabili a seguito dell’adozione di un nuovo sistema di classificazione (cfr. Cass. nn. 20079 e 29827 del 2008), va detto che appartengono all’area C “i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico”.;
4.1. la posizione C1 richiede “adeguate conoscenze ed esperienze acquisite, organizzazione di attività, coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio” ed alla stessa appartiene il “lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza provvedendo agli adempimenti previsti nell’ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati” nonchè il “lavoratore che, nell’ambito dell’area tecnica assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli funzionali nei vari settori operativi, sorveglia l’esecuzione dei lavori intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza”;
4.2. viceversa alla posizione C2, che richiede conoscenze approfondite, non semplicemente adeguate, ed implica relazioni esterne nonchè relazioni organizzative interne di tipo complesso, appartengono i lavoratori “che dirigono o coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell’attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione e di revisione o, ancora, che effettuano studi ed analisi, svolgono attività di ricerca, studio e consulenza”;
4.3. dalla comparazione fra i profili emerge che la posizione superiore si caratterizza, sia in relazione alla direzione di unità operative che con riferimento alle attività ispettive, per la maggiore complessità della prestazione richiesta, perchè, quanto alla direzione, il lavoratore C1 è preposto ad unità senza rilevanza esterna ed opera nell’ambito di normative generali, mentre quello C2 dirige unità a rilevanza esterna ed è tenuto a garantire lo svolgimento dell’attività di competenza, assumendone, quindi, la responsabilità;
4.4. anche le ulteriori attività riconducibili al profilo devono essere espressione di quella maggiore professionalità evidenziata dalle specifiche professionali e pertanto l’attività può essere ritenuta “ispettiva” solo se non si esaurisce nelle verifiche e nei controlli che sono di competenza del lavoratore C1;
5. il giudice d’appello, incorrendo nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non ha accertato se le mansioni svolte dall’originario ricorrente presentassero la maggiore complessità richiesta dalla declaratoria contrattuale rispetto al profilo di base e, pertanto, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
6. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 29 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019