Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32732 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7005-2019 proposto da:

MAGARAGGIA UMBERTO, MAGARAGGIA GIUSEPPE difensori di S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi da se medesimi;

– ricorrenti –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttor pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCAUTRA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CUCCI;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 28249/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

S.P. ha presentato istanza per la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 28249 del 2018, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Inps avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce e nel dichiarare il diritto dell’odierno istante alla corresponsione dell’assegno sociale, ha omesso di concedere la distrazione delle spese di lite a favore dei difensori costituiti formulata espressamente nelle conclusioni del controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

entro i termini di legge è pervenuto a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso per correzione dell’errore materiale, sottoscritto dagli Avv.ti Magaraggia Giuseppe e Umberto nella qualità di difensori del Sig. S.P.;

in conclusione il giudizio va dichiarato estinto; data la natura del procedimento, non si provvede sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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