LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 7005-2019 proposto da:
MAGARAGGIA UMBERTO, MAGARAGGIA GIUSEPPE difensori di S.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 108, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentati e difesi da se medesimi;
– ricorrenti –
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttor pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCAUTRA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CUCCI;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 28249/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
S.P. ha presentato istanza per la correzione dell’errore materiale dell’Ordinanza n. 28249 del 2018, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Inps avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce e nel dichiarare il diritto dell’odierno istante alla corresponsione dell’assegno sociale, ha omesso di concedere la distrazione delle spese di lite a favore dei difensori costituiti formulata espressamente nelle conclusioni del controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
entro i termini di legge è pervenuto a questa Corte un atto di rinuncia al ricorso per correzione dell’errore materiale, sottoscritto dagli Avv.ti Magaraggia Giuseppe e Umberto nella qualità di difensori del Sig. S.P.;
in conclusione il giudizio va dichiarato estinto; data la natura del procedimento, non si provvede sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019