Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32757 del 12/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8237-2013 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 15 INT. 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCO FORLENZA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12 D, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata l 28/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO ANGELO.

B.M. riceveva, tramite notifica a mezzo posta, con avviso lasciato il 5/5/2010, informazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria, nel cui dettaglio venivano indicate 12 cartelle, notificate in date diverse.

Tuttavia, egli deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’iscrizione ipotecaria.

Deduceva, inoltre, di non aver mai avuto alcuna intimazione di pagamento.

Proponeva, pertanto, impugnazione dinanzi alla CTP di Roma avverso l’iscrizione ipotecaria.

L’agente della riscossione non si costituiva in giudizio e il giudice di primo grado accoglieva le doglianze del contribuente.

In appello, la sentenza veniva riformata in quanto la CTR del Lazio riteneva che le cartelle di pagamento fossero state correttamente notificate.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello n. 138/10/2012, depositata in data 28/8/2012 e non notificata, sulla base di due motivi, il secondo dei quali articolato in vari profili.

Resiste l’agente della riscossione con controricorso.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

Nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, il ricorrente ha censurato la sentenza di appello perchè non avrebbe esaminato fatti controversi e decisivi per il giudizio relativo alla ritualità della notifica delle cartelle di pagamento ex art. 140 c.p.c.

Con il secondo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e falsa interpretazione di norme di diritto in riferimento all’art. 140 c.p.c.”, il ricorrente ha censurato la sentenza di appello per aver considerato perfetta la notificazione delle cartelle indicate nel corpo del ricorso nonostante la mancanza di un elemento essenziale del procedimento notificatorio, qual è l’affissione alla porta dell’abitazione del contribuente dell’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale.

Il ricorrente, inoltre, ha dedotto che alla notificazione delle cartelle di pagamento si applica l’art. 140 c.p.c. nel caso di irreperibilità relativa del destinatario della notifica, sicchè la mancanza di uno degli elementi costitutivi del procedimento notificatorio previsto dalla richiamata disposizione di legge produce l’invalidità della notifica.

Con gli ulteriori profili di censura in cui si articola il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto che la Commissione regionale abbia ritenuto correttamente notificata una cartella di pagamento in relazione alla quale, invece, sarebbe del tutto mancante una relata di notifica.

La relata di notifica di un’altra cartella, invece, sarebbe contraddittoria, con la conseguente nullità della notifica stessa; mentre, con riferimento ad un’altra cartella, dalla relata di notifica essa sembrerebbe essere stata consegnata al destinatario, mentre la firma apposta in calce alla relata medesima non sarebbe riconducibile al destinatario.

Il ricorso è inammissibile, in quanto manca di autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a produrre, unitamente al ricorso, la copia dell’intero fascicolo di appello, contenente le produzioni documentali di entrambe le parti afferenti sia al primo grado che al secondo grado del giudizio. Orbene, questa sezione ha in un recente arresto affermato che “in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso” (Cass., sez. 5, n. 31038/2018, Rv. 65162201).

Tale verifica immediata si impone vieppiù in un caso come quello che viene qui all’esame della Suprema Corte, nel quale l’agente della riscossione ha contestato le deduzioni avversarie circa l’invalidità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria.

Inoltre, quand’anche si volesse sostenere che il rispetto del principio di autosufficienza sarebbe garantito anche con la precisa indicazione della allocazione delle relate di notifica per cui è causa, deve evidenziarsi che non costituisce precisa indicazione della allocazione il riferimento alla copia delle intere produzioni delle parti svolte in primo e in secondo grado.

Dall’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo del pagamento, da parte del ricorrente, delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del procuratore dell’agente della riscossione, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro quattromila, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza. dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

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