Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.32760 del 12/12/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25177-2018 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA RUSSO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 270/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ferrara, confermava l’avviso di accertamento con il quale, a seguito di indagini D.P.R. n. 600 del 1973 ex art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, era stato rideterminato, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, il reddito di Z.G. in relazione all’anno di imposta 2008.

Riteneva la CTR che non sussisteva, nella fattispecie, l’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, vertendosi in ipotesi di accertamento c.d. “a tavolino”, effettuato sulla base della documentazione consegnata dal contribuente a seguito di invito formulato dall’Ufficio.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 17 luglio 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, nonchè del principio di diritto comunitario del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, per avere la CTR – pur vertendosi in materia di tributi armonizzati e di contestazione di fattispecie elusive – ritenuto valido l’avviso di accertamento anche se emesso in pendenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto a pena di nullità dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Preliminarmente va rilevato che il contribuente, con istanza del 19 agosto 2019, ha chiesto la sospensione del giudizio, depositando domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv., con mod., dalla L. n. 136 del 2018, con attestazione del versamento della prima rata.

La Corte, non ravvisando evidenza decisoria, rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo e rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472