Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32841 del 13/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30824-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., R.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 511/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte, n. 511/2018, depositata il 13.03.2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per plusvalenza derivante da cessione di azienda, respingeva l’appello dell’Ufficio, dichiarandolo inammissibile per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società “Foxy snc”.

P.G. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nonchè dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, la CTR avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società “Foxy snc”, litisconsorte necessario processuale, e non già dichiarare inammissibile l’appello.

Il ricorso è fondato.

E’ infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non vi sia il litisconsorzio necessario di natura sostanziale – nella specie sussistente, trattandosi di socio di società di persone Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008 e succ. conf.- la mancata impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del Giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso (cfr. Cass. n. 27616/2018; Cass. n. 10934/2015; Cass. n. 25719/2014).

Constatato pertanto il difetto d’integrità del contraddittorio innanzi alla CTR, per la mancata notifica dell’atto di appello alla società, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo giudizio da espletarsi, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della società Foxy Snc.

Compensa le spese del merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di integrità del contraddittorio, cassa e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 13 dicembre 2019

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