Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.33043 del 16/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17625/2017 R.G. proposto da:

AZIENDA U.L.S.S. *****, (già AZIENDA U.L.S.S. ***** DI PADOVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. Silvia Pittori, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Claudio Lucisano in Roma, via Crescenzo, n. 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 48/07/17, depositata in data 09 gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi

RILEVATO

che:

1. L’Azienda Azienda U.L.S.S. ***** (già Azienda U.L.S.S. ***** di Padova), soggetto passivo Irap ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e-bis), impugnava, con distinti ricorsi, avanti la C.T.P. di Padova il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze con le quali, con riferimento agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, aveva chiesto il rimborso dell’imposta corrisposta in eccedenza rispetto a quella che sarebbe stata dovuta ove avesse dedotto dalla base imponibile i “contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro” pagati, deduzione cui assumeva aver diritto ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a).

L’adita Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva compensava le spese di lite.

2. Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale del Veneto lo accoglieva con la sentenza n. 48/07/17, depositata in data 09 gennaio 2017 che, in riforma di quella di primo grado, dichiarava non dovuti i rimborsi in questione. La stessa sentenza respingeva inoltre l’appello incidentale della contribuente, che aveva impugnato l’omessa pronuncia del giudice di prime cure sulla debenza degli interessi di legge sulle somme oggetto dei rimborsi.

3. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l’Ufficio, depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis, comma 1, e art. 11, comma 1, lett. a), n. 1); del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto che la base imponibile dell’Azienda sanitaria da indicare nella dichiarazione Irap debba essere calcolata al lordo dei contributi Inail e che soltanto a seguito di tale indicazione al lordo la stessa Azienda sanitaria possa dedurre i medesimi.

2. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; e/o, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza o del procedimento, per avere la C.T.R. accolto l’appello dell’Ufficio sulla base del mancato assolvimento, da parte della contribuente, dell’onere di provare un fatto contra legem, rappresentato dalla determinazione dell’Irap, nelle dichiarazioni di cui alle annualità controverse, al lordo dei contributi Inail, laddove questi ultimi non devono invece concorrere a formare l’imponibile Irap delle amministrazioni pubbliche che, come l’Azienda ricorrente, adottano il sistema c.d. retributivo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis, comma 1.

3. I motivi, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente e sono fondati.

Infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che in tema di IRAP, la portata precettiva del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1, con riferimento a qualsiasi categoria di soggetto passivo consente la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro prescindendo dal metodo di determinazione della base imponibile (analitico o retributivo), ove si tratti di costi effettivamente sostenuti ed inerenti all’attività svolta e soggetta a tassazione. Nella specie, infatti, la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la deduzione dei contributi da parte di un’Azienda Sanitaria ancorchè tenuta, in quanto ente equiparato alle amministrazioni pubbliche del D.Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 3, comma 1, lett. e-bis, ad avvalersi del metodo retributivo (Cass., 13/12/2017, n. 29867. Nello stesso senso Cass., 16/06/2017, n. 15036; Cass., 19/04/2019, n. 11021).

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rimessa al giudice a quo affinchè, osservati i principi richiamati, accerti e determini il relativo credito della contribuente al rimborso dell’Irap pagato in eccedenza nelle annualità sub iudice.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2019

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